2.4.1.1.2. la variazione della rendita a seguito della rettifica dell’Agenzia del Territorio

   

Qualora, invece, la variazione della rendita iscritta in catasto deriva non dall’impugnazione della stessa bensì dalla revisione del classamento, la “nuova” rendita, indipendentemente dal momento in cui viene annotata nelle scritture catastali, esplica i suoi effetti (circolare Agenzia del territorio 26 ottobre 2005, n. 11(73) tra le altre, Corte di Cassazione, sez. trib., 02 luglio 2009, n. 15560(74); Corte di Cassazione, sez. trib., 29 settembre 2005, n. 19067(75); Corte di Cassazione, sez. trib., 28 luglio 2005, n. 15862(76) e Corte di Cassazione, sez. trib., 15 novembre 2004, n. 21576(77)) anche per il passato ovvero solo per il futuro a seconda che scaturisca dal:

riesame d’ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale:efficacia ex tunc;

riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti – e, quindi, non valutabili – al momento dell’originario accertamento: efficacia ex nunc (in questo caso più che di una rettifica della rendita si può parlare di un nuovo classamento).

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