2.4.1.1.2. la variazione della rendita a seguito della rettifica dell’Agenzia del Territorio |
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Qualora, invece, la variazione della rendita iscritta in catasto deriva non dall’impugnazione della stessa bensì dalla revisione del classamento, la “nuova” rendita, indipendentemente dal momento in cui viene annotata nelle scritture catastali, esplica i suoi effetti (circolare Agenzia del territorio 26 ottobre 2005, n. 11(73) tra le altre, Corte di Cassazione, sez. trib., 02 luglio 2009, n. 15560(74); Corte di Cassazione, sez. trib., 29 settembre 2005, n. 19067(75); Corte di Cassazione, sez. trib., 28 luglio 2005, n. 15862(76) e Corte di Cassazione, sez. trib., 15 novembre 2004, n. 21576(77)) anche per il passato ovvero solo per il futuro a seconda che scaturisca dal: ▪riesame d’ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale:efficacia ex tunc; ▪riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti – e, quindi, non valutabili – al momento dell’originario accertamento: efficacia ex nunc (in questo caso più che di una rettifica della rendita si può parlare di un nuovo classamento). |