2.4.1.1.1. la variazione della rendita a seguito di contenzioso

   

Se a seguito del procedimento di impugnazione della rendita catastale, con sentenza passata in giudicato, viene variata la rendita iscritta in catasto, indipendentemente dalla data di iscrizione della “nuova” rendita nelle risultanze catastali, la rendita determinata a seguito della sentenza ha efficacia ex tunc (Corte di Cassazione, sez. trib., 22 marzo 2005, n. 6206(63)); detta rendita, infatti, è “il solo e unico dato del quale sia il contribuente che il Comune possono e debbono tener conto”. La Corte ha sostenuto che “l’annullamento dell’atto amministrativo pregiudizievole, deve, necessariamente, implicare la caducazione degli effetti verificatisi medio tempore, salvo il limite della impossibilità” (di cancellare gli effetti verificatisi). “Se così non fosse, la tutela giurisdizionale si risolverebbe in una inutile perdita di tempo”. Del resto anche quando la norma fa riferimento alla rendita “in vigore” al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta, si riferisce ad una rendita legittimamente valida e non ad una rendita determinata contra legem. Se non si ammettesse il rimborso, non solo ci sarebbe un contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela dei diritti (sarebbe una giurisdizione priva di contenuti quella che riconoscesse il pagamento indebito, ma non il diritto al rimborso), ma ci si porrebbe in conflitto anche con i principi della capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) e della riserva di legge (art. 23 della Costituzione) che presiedono alla disciplina del prelievo fiscale.

La stessa Corte (Corte di Cassazione, sez. trib., 01 giugno 2006, n. 13069(64)) ha sostenuto che “deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario, perché solo tale rendita deve essere considerata quella legittimamente risultante in Catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento”.        

Le suddette interpretazioni sono state confermate dalla stessa Corte (tra le altre, Corte di Cassazione, sez. trib., 07 maggio 2008, n. 11094(65); Corte di Cassazione, sez. trib., 17 marzo 2010, n. 6475(66); Corte di Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15440(67); Corte di Cassazione, sez. trib., 16 settembre 2010, n. 19631(68); Corte di Cassazione, sez. trib., 17 settembre 2010, n. 19738(69) e Corte di Cassazione, sez. unite, 09 febbraio 2011, n. 3160(70)) e della prassi (Agenzia del territorio, risoluzione n. 1 del 27 marzo 2007(71)).

Si ricorda, infine, che con Provvedimento del 17 luglio 2012 il Direttore dell’Agenzia del territorio(72) ha definito le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni Tributarie, passate in giudicato, che decidono controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una medesima particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. L’Ufficio provinciale competente procede all’annotazione negli atti del catasto relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell’esito del giudizio.

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