1. Introduzione

 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “legge di stabilità 2014) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC).

Il nuovo tributo si basa su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC ha due componenti:

a)una di natura patrimoniale;

b)l’altra relativa ai servizi.

La componente a) è rappresentata dall’imposta municipale propria (Imu), che è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, mentre la componente b) si articola nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

Invero, la disciplina relativa alla IUC, contenuta nei commi da 639 a 702 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, attiene soltanto alla Tari ed alla Tasi, in quanto l’Imu, ancorché costituisce una componente della Iuc, ai sensi del successivo comma 703 della stessa disposizione legislativa, continua ad essere disciplinata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

 

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