2.4.1.1.3. la revisione del classamento

   

I Comuni il cui territorio è ripartito in almeno tre microzone (con esclusione delle microzone che presentano una prevalente destinazione industriale o rurale), possono richiedere in ogni momento, ai sensi del comma 335 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’Agenzia del territorio la revisione del classamento di tutte le unità immobiliari di proprietà privata ubicate nelle microzone per le quali il rapporto tra valore medio di mercato (ricavabile dalle pubblicazione dell’Osservatorio del mercato immobiliare) e il corrispondente valore medio catastale si discosta di almeno il 35% (determinazione dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005(78)) dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

L’Agenzia del territorio, accertato detto scostamento, dispone l’aggiornamento (al valore di mercato) del classamento di tutte le unità immobiliari di proprietà privata site nella microzona interessata con esclusione dei fabbricati classificati nei gruppi catastali D ed E in quanto oggetto di stima diretta, provvedendo a notificare, con l’ausilio del Comune stesso, il nuovo classamento ai proprietari degli immobili (non è indicato un termine entro il quale l’Agenzia del territorio, una volta ricevuta la richiesta da parte del Comune, deve provvedere alla revisione).

 

Se, ad esempio, il territorio comunale è ripartito in quattro microzone per le quali:

- nella prima microzona il rapporto tra valore di mercato e valore catastale è pari a 4 (il valore di mercato è quattro volte il valore catastale);

- nella seconda microzona il rapporto tra valore di mercato e valore catastale è pari a 3;

- nella terza microzona il rapporto tra valore di mercato e valore catastale è pari a 2;

- nella quarta microzona il rapporto tra valore di mercato e valore catastale è pari a 1.

La media dei rapporti è pari a 2,5 (4+3+2+1 = 10/4 = 2,5).

Per la prima microzona, lo scostamento dalla media è pari a 1,5 ossia al 60% (4– 2,5 = 1,5/2,5*100), pertanto, essendo superiore al 35% è possibile richiedere la revisione del classamento.

Per la seconda microzona, lo scostamento dalla media è pari a 0,5 ossia al 20% (2– 2,5 = -0,5/2,5*100), pertanto, non essendo superiore al 35% non è possibile richiedere la revisione del classamento.

 

La misura dello scostamento previsto per l’attivazione del procedimento di revisione catastale (35%) può essere incrementata con specifico provvedimento del Comune (circolare Agenzia del territorio 01 agosto 2005, n. 9(79)).

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