2.2.2.1. la comunicazione dell’attribuzione della natura di area edificabile

   

Quando i Comuni attribuiscono, a seguito dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale ovvero di una variante allo stesso, ad un terreno la natura di area edificabile, ne devono dare comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente (si ritiene che possa essere utilizzata anche una modalità di notificazione diversa dal servizio postale, ad esempio incaricando i messi comunali, purché sia garantita l’effettiva conoscenza del contribuente).

La comunicazione, effettuata dall’ufficio tributi o dall’ufficio tecnico a seconda dell’organizzazione dell’Ente (sarebbe opportuno prevedere con una disposizione regolamentare, ad esempio nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le modalità di adempimento dell’obbligo in oggetto), riguarda  le sole attribuzioni di natura di area edificabile intervenute a partire dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del comma 20 dell’art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ne ha previsto l’obbligo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, 12 ottobre 2007, n. 21465(17)), infatti, la comunicazione in oggetto attiene soltanto alle modifiche intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, mentre le attribuzioni di natura di area edificabile avvenute prima della legge finanziaria 2003 si considerano conosciute con la pubblicazione dello strumento urbanistico.

Nel caso di contestazione di una violazione inerente il mancato o parziale versamento dell’imposta relativa ad un’area per la quale non è stata fatta la comunicazione in oggetto, il Comune non può applicare la relativa sanzione, mentre è legittimo il recupero dell’imposta non versata e l’applicazione degli interessi di mora. La mancata comunicazione dell’attribuzione della natura di area edificabile da parte del Comune, infatti, non è sanzionata dal “sistema” e non rappresenta violazione del diritto alla difesa del contribuente (Corte di Cassazione, sez. trib., 02 luglio 2009, n. 15558(18)).

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