2.2.2.2. la presunzione di non edificabilità

   

A seguito della previsione contenuta nell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 16 del 2012 che ha individuato i soggetti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, i terreni che sebbene sono edificabili secondo lo strumento urbanistico, vengono utilizzati per lo svolgimento dell’attività agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura ed allevamento di animali) da parte di un coltivatore diretto ovvero di un imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, scontano l’imposta come terreni agricoli ovvero, per quelli ubicati nel territorio dei Comuni ove i terreni agricoli sono esenti (Comuni montani o parzialmente montani) l’imposta non è dovuta.

La presunzione di non edificabilità è riconosciuta soltanto a condizione che vi sia identità tra possessore (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) del terreno ed utilizzatore (per lo svolgimento dell’attività agricola) dello stesso e che questi sia un coltivatore diretto ovvero un imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e che sia iscritto nella previdenza agricola.

Nel caso in cui i predetti soggetti che conducono il terreno ne posseggano soltanto una quota, trattandosi di un’agevolazione di tipo oggettivo (riguarda l’area), la presunzione di non edificabilità si estende anche agli altri contitolari benché questi ultimi non hanno i requisiti sopra richiamati. Come chiarito dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. trib., 21 dicembre 2009, n. 26878(19) e Corte di Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15566(20)) nonché dal Ministero (circolare n. 3/DF del 2012(1)), infatti, lo sfruttamento edilizio è incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri.

Con la stessa circolare n. 3/DF del 2012(1) è stato chiarito che, in virtù del nuovo riferimento agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e della inapplicabilità all’imposta municipale propria della lettera a) del comma 1 dell’art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (per effetto della sua eliminazione dal comma 6 dell’art. 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ad opera dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012), l’agevolazione in oggetto non può essere limitata (come avveniva per l’ICI) alle persone fisiche né il Comune può stabilire ulteriori condizioni per il riconoscimento del trattamento fiscale di favore.

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