4.13. Il versamento

   

La disciplina del versamento della Tasi è contenuta nei commi 688 e 689 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Circa le modalità di versamento, la norma (prima della modifica apportata dal decreto legge n. 16 del 2014) prevedeva che sia la Tari sia la Tasi dovevano essere pagate, in deroga alla potestà regolamentare del Comune prevista dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con una delle seguenti modalità:

con il modello F24;

tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto ministeriale;

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

La lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha modificato la predetta disposizione prevedendo differenti modalità di pagamento per la Tasi rispetto alla Tari.

In particolare, per la Tasi, confermando la deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, quindi, l’impossibilità per il Comune di disporre diversamente, è stato stabilito che la stessa si versa esclusivamente con il modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto ministeriale (il bollettino è stato approvato con decreto interministeriale del 23 maggio 2014), mentre è stata eliminata la previsione del versamento con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali Mav, Rav, ecc.

 

Codici F24 per Tasi

Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014

 

Codice

Denominazione

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3961

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.

Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

 

Codice

Denominazione

3962

TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI

3963

TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

· nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

· nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

· nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;

· nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

· nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

· nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

 

Codici F24EP versamento Tasi da parte degli Enti pubblici

Risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014

 

Codice

Denominazione

374E

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

375E

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

376E

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

 

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

 

Codice

Denominazione

377E

TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI

378E

TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

 

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione:

- nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;

- nel campo“estremi identificativi”, nessun valore;

- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;

- nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

 

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

 

F24 sopra i mille euro . Modalità di presentazione delle

deleghe di pagamento a decorrere dal 1° ottobre 2014

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27 del 19 settembre 2014

L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In dettaglio, è previsto che: “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 19 settembre 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito a come presentare online la delega di pagamento e illustra i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. Il documento di prassi precisa, inoltre, che l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dall’F24 (per esempio bonifici e versamenti diretti in Tesoreria).

Pertanto dal 1° ottobre i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria (“F24web”, “F24online” o tramite un intermediario abilitato). Dalla stessa data i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1000 euro dovranno viaggiare esclusivamente con i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria o mediante internet banking.

In particolare la circolare in commento precisa che per i soggetti titolari di partita IVA ( e quindi anche gli enti locali) restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:

-- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

-- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Tali soggetti per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

La circolare si sofferma inoltre anche sulle casistiche in cui è ancora permesso utilizzare gli f24 cartacei. Il particolare viene specificato che per i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

 

Casistica

Modalità di pagamento

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa

nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore ad € 1.000

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa

quando l’importo totale del modello di pagamento non è superiore agli € 1.000 e non contiene al suo interno compensazioni fra imposte premi e contributi

possibile la presentazione del modello cartaceo F24 alle poste o in banca

 

Circa i termini previsti per i versamenti, la lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, mentre per la Tari ha lasciato al Comune il potere di stabilire il numero di rate, le relative scadenze e la modalità di determinazione delle stesse, per la Tasi, riproponendo la medesima disciplina prevista per l’Imu, ha stabilito che il versamento è effettuato per l’anno in corso in due rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Invero, detta disposizione appare al di poco anacronistica, attesi i continui rinvii del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi delle aliquote, e considerata la disposizione contenuta nel comma 444 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe in sede di riequilibrio di bilancio, ossia fino al 2014 entro il 30 settembre ed a partire dal 2015 entro il 31 luglio). In particolare, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il pagamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della Tasi, entro il 21 ottobre – dal 2016 entro il 14 ottobre -  dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani

Tuttavia, per l’anno d’imposta 2014 è stata dettata una particolare disciplina di seguito descritta.

In particolare, il comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 12quater dell’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della Tasi è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della Tasi è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della Tasi pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Infine, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la Tasi è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

 

Pubblicazione aliquote entro il 23 maggio 2014

 


Scadenza

Aliquota

Tutti gli immobili (acconto)

16/06/14

Deliberata

Tutti gli immobili (saldo)

16/12/14

Deliberata

 

 

Pubblicazione aliquote entro il 10 settembre 2014

 


Scadenza

Aliquota

Tutti gli immobili (acconto)

16/10/14

Deliberata

Tutti gli immobili (saldo)

16/12/14

Deliberata

 

 

Mancata pubblicazione aliquote entro il 10 settembre 2014

 


Scadenza

Aliquota

Tutti gli immobili (acconto)

Non dovuto

Non dovuto

Tutti gli immobili (saldo)

16/12/14

1 per mille

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risposta alla Faq n. 3 del 3 giugno 2014(197), ha chiarito che ai fini del calcolo dell’acconto sono state considerate soltanto le delibere trasmesse entro il 23 maggio 2014 e non anche quelle trasmesse successivamente, ancorché entro il 31 maggio 2014.

Lo stesso Ministero, con la risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF(199), ha anche affermato che in considerazione della evoluzione normativa e della conseguente incertezza che si è creata per la corretta applicazione della Tasi, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto entro il 16 giugno 2014, si ritiene che sussistano le condizione per cui i Comuni possono considerare applicabile l’art. 10 della legge n. 212 del 2000, stabilendo un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Infine, circa i termini previsti per il versamento della Tasi, si ricorda che in ipotesi di sequestro e confisca degli immobili, ai sensi del comma 3bis dell’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (come modificato dall’art. 32 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), a partire dall’anno d’imposta 2014, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, per gli immobili oggetto dei predetti provvedimenti è sospeso il versamento dalla Tasi. In ipotesi di revoca della confisca, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione al Comune che provvede alla liquidazione delle imposte, dovute per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

Le modalità di rendicontazione dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e la trasmissione, ai Comuni ed al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, dei relativi dati, invece, sono stabilite con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Sul punto si osserva che in origine la norma prevedeva che il predetto decreto doveva essere adottata sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei Comuni. Questa previsione è stata eliminata dalla richiamata lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014.

 

Nota Ifel 4 Luglio 2014

Accredito, riversamento e rendicontazione delle somme riscosse a titolo di TARI, TASI e Tariffa di natura corrispettiva tramite modello F24 e apposito bollettino postale. Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’istituzione della IUC, comprendente oltre all’IMU i tributi TASI e TARI, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con la nota di seguito allegata, le nuove modalità di riversamento delle relative somme riscosse tramite modello F24.

Si ricorda che nel caso dell’IMU e della TASI il circuito F24 (modello e bollettino di conto corrente postale speciale) è l’unico ammesso per l’effettuazione dei pagamento. Nel caso della TARI, invece, l’utilizzo dell’F24 può essere affiancato o sostituito dall’utilizzo di altri strumenti di pagamento, fino al conto corrente postale semplice (articolo 1, comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dal dl 16/2014).

Con riferimento ai riversamenti, l’Agenzia comunica che:

- l’accredito delle somme versate a titolo di TARI e Tariffa di natura corrispettiva con F24, avverrà sui conti correnti indicati dai Comuni attraverso il canale SIATEL/PUNTOFISCO. I dati analitici dei versamenti effettuati dai contribuenti saranno trasmessi settimanalmente ai Comuni tramite lo stesso canale.

- l’accredito del gettito relativo alla TASI invece, avverrà – come per l’IMU- sulle contabilità speciali, sottoconto fruttifero, intestate ai Comuni. Per gli enti per cui non è possibile effettuare l’accredito sulle contabilità speciali, il riversamento delle somme riscosse avverrà sui conti correnti indicati dai Comuni attraverso il canale SIATEL/PUNTOFISCO. I bonifici relativi al riversamento della TASI saranno distinti dai bonifici riferiti all’ICI/IMU. La rendicontazione avverrà all’interno dei flussi di rendicontazione dell’ICI/IMU, scaricabili dal canale SIATEL/PUNTOFISCO.

Si allegano di seguito la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2014 e il nuovo “Tracciato di fornitura dati tributi comunali” di Sogei.

Si coglie l’occasione per ricordare che anche per il 2014 il protrarsi dei tempi di pubblicazione dei dati relativi all’FSC fatto sì che l’Agenzia delle Entrate non abbia provveduto a trattenere la quota parte appropriata dell’alimentazione del Fondo stesso dall’IMU incassata dai Comuni in acconto. Pertanto la gran parte (se non la totalità) degli incassi che perverranno ai Comuni a titolo di acconto IMU sono al lordo della predetta quota, che verrà trattenuta per intero sull’IMU incassata a saldo. Si ricorda, comunque, che gli importi trattenuti a qualsiasi titolo sono riportati nel record G3 del Tracciato di fornitura allegato.

 

Circa il versamento del tributo va segnalato che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esso va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. Come chiarito con la circolare n. 3/DF del 2012(1), in caso di utilizzo del modello F24 l’arrotondamento va fatto con riferimento a ciascuna riga di detto modello allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità previste dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei versamenti unitari.

Il successivo comma 167 del medesimo provvedimento legislativo dispone che il Comune, con il proprio regolamento, disciplini le modalità della compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con le somme dovute per l’imposta municipale propria. Detta possibilità deve essere necessariamente esercitata ed è limitata alle sole modalità attuative, atteso che l’istituto della compensazione è già previsto nel nostro ordinamento ed è stato espressamente riconosciuto dall’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2006, n. 22872(189)). Mentre il comma 168 sempre della legge 296 del 2006 prevede che il Comune, con il proprio regolamento, deve stabilire l’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto. In caso di mancata previsione regolamentare si applica la disciplina dell’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che fissa detto limite in € 12,00. Va da sé che, come chiarito anche dal Ministero (nota prot. n. 6372/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007), in caso di disciplina il Comune può prevedere anche un importo diverso da € 12,00.

Infine, il comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 12quater dell’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che a decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli.

Detta disposizione, però, non “trasforma” la Tasi da tributo in autoliquidazione a tributo in liquidazione d’ufficio; pertanto, l’intimazione di pagamento è contenuta nella legge (il contribuente deve procedere autonomamente alla liquidazione del tributo, mentre il Comune deve soltanto fornire un servizio di calcolo e compilazione del modello di versamento) senza alcun obbligo da parte del Comune di notifica di un’apposita intimazione dei pagamento. Ciò sia in base al principio generale del nostro ordinamento che prevede che i tributi sono tutti in autoliquidazione, salvo diversamente disposto, sia perché, similmente a quanto accade per l’Imu, il contribuente dispone di tutti gli elementi per calcolare autonomamente il tributo e sia perché se si ammettesse una liquidazione d’ufficio il Comune potrebbe calcolare il tributo soltanto a distanza di circa due anni dal periodo di riferimento con conseguenti, insostenibili, ripercussioni sui flussi di cassa degli Enti.

 

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