4.14. La gestione della riscossione e dell'accertamento

   

Con riferimento alla gestione della riscossione e dell’accertamento, il comma 690 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che la Tasi è applicata e riscossa dal Comune.

Tuttavia le predette disposizioni non derogano alla potestà regolamentare del Comune che può, quindi, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare all’esterno le attività in oggetto nel rispetto del principio della evidenza pubblica.

Il successivo comma 691, invece, disciplinava la possibilità di un affidamento diretto, senza gara a soggetti già individuati.

In particolare, la norma (prima della modifica apportata dal decreto legge n. 16 del 2014) prevedeva che i Comuni potevano, in deroga al principio dell’evidenza pubblica di cui al quinto comma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare:

l’accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tasi ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risultava attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'Imu.

La predetta disposizione (foriera di impugnazione per violazione del principio della concorrenza) presentava le criticità di non prevedere il periodo massimo di affidamento, di rendere possibile l’affidamento, senza gara ad evidenza pubblica, di un tributo diverso (la Tasi) a soggetti che accertavano e riscuotevano una differente entrata (l’Imu), e di non includere tra i possibili affidatari dell’accertamento e della riscossione della Tari i soggetti che riscuotevano la Tares, limitando la previsione soltanto ai gestori tecnici del servizio di igiene ambientale.

Sul punto è intervenuta la lettera c) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, eliminando la previsione dell’affidamento diretto per la Tasi (trattandosi di un tributo di nuova istituzione) e stabilendo che la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari (sostitutiva della Tares) possa essere affidata, senza gara ad evidenza pubblica e soltanto fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della Tares.

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