4.12. La dichiarazione

   

L’obbligo dichiarativo relativo alla Tasi è disciplinato dai commi da 684, 685 e 687 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Le norme prevedono che la dichiarazione deve essere presentata dal contribuente, su modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Circa il modello da utilizzare per la dichiarazione, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015(198), ha precisato che, conformemente all’Imu, lo stesso deve essere approvato con decreto ministeriale e non dai singoli Comuni; questi ultimi devono limitarsi a metterlo a disposizione dei contribuenti. Successivamente, però, lo stesso Ministero, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF(198bis), ha chiarito che non sarà approvato un modello specifico per la dichiarazione Tasi bensì si deve utilizzare quello previsto per l’Imu, approvato con il decreto ministeriale 30 ottobre 2012).

 

Nel caso di occupazione in Comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Infine, il comma 687 stabilisce che per la Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu.

Pertanto, per la Tasi il contribuente deve presentare la dichiarazione almeno che il Comune non disponga delle informazioni necessarie per la liquidazione del tributo; ad esempio, se vi è una compravendita di un immobile e non si intende godere di alcuna agevolazione, non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il Comune riceve il modello unico informatico; se si stipula un contratto di locazione (con l’indicazione degli identificativi catastali dell’immobile locato – l’indicazione è obbligatoria per tutti i contratti stipulati dal 1° luglio 2010), non vi è l’obbligo dichiarativo in quanto il Comune riceve l’informazione attraverso Siatel 2.0 Punto fisco, ancorché a circa due anni di distanza dalla registrazione del contratto; ovvero ai fini della base imponibile delle aree edificabili (valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta), il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione, ecc. (per tutti i casi per i quali vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione si veda il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 settembre 2012, che ha approvato il modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni).

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