2.6.1. Gli immobili posseduti da enti pubblici territoriali e enti pubblici locali non territoriali e destinati esclusivamente a compiti istituzionali |
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Il primo periodo del comma 8 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ridisciplinando l’esenzione prevista, per l’Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che detti immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. La norma prevede, infatti, che gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane (enti pubblici territoriali), dai consorzi tra detti enti pubblici territoriali, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale (enti pubblici locali non territoriali), sono esenti se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Non godono della esenzione, invece, gli immobili: "non destinati esclusivamente a compiti istituzionali; "destinati a compiti istituzionali di un soggetto, ancorché pubblico, diverso dal possessore; "destinati a compiti istituzionali dall’Ente pubblico ma non dallo stesso posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 settembre 2011, n. 20041(129) e 20042(130) e Corte di Cassazione, sez. trib., 6 ottobre 2011, n. 20466(131)), infatti, il Ministero della difesa è tenuto a versare l’imposta per gli immobili di sua proprietà destinati ad alloggi del personale e delle loro famiglie. Infatti, l’esenzione per gli immobili posseduti dagli enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente. L’ipotesi non ricorre per l’utilizzazione semplicemente indiretta di beni per fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il soddisfacimento di esigenze di carattere privato, quali quelle abitative proprie del cessionario e della sua famiglia, e, soprattutto, sia certo da parte di questi il pagamento di un canone sia pure di importo inferiore a quello commerciale e i fabbricati siano destinati a persone ormai in pensione che, come tali, sono prive di collegamenti funzionali con l’amministrazione. Inoltre, come chiarito dalla prassi (risoluzione 7 ottobre 1997, n. 201/E(132)) non spetta l’esenzione alla Provincia che concede i propri fabbricati al provveditorato agli studi che li adibisce ad uso ufficio e coordinamento delle attività didattiche delle scuole. Detta interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sez. trib., 16 ottobre 2006, n. 22157(133)) secondo la quale gli immobili di proprietà di un ente pubblico concesso ad un altro ente pubblico per lo svolgimento delle attività istituzionali di questo ultimo e non dell’ente pubblico proprietario non beneficiano dell’esenzione, in quanto è necessario che l’immobile sia utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente pubblico proprietario, la disposizione, infatti, è norma eccezionale e quindi “preclude un’interpretazione estensiva o analogica della disposizione in esame”. In sostanza, la norma di esenzione richiede, in osservanza del suo tenore letterale, che “l’immobile sia adibito a un compito istituzionale dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo d’imposta) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte”. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. trib., 9 aprile 2010, n. 8495(134) secondo la quale non è esente un terreno edificabile di proprietà della regione Basilicata ma utilizzato dell’Agenzia lucana innovazione agricoltura, organismo strumentale della regione Basilicata. L’Agenzia, infatti, “è un organismo dotato di personalità giuridica propria, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria rispetto all’ente regione che l’ha costituito”. Pertanto, l’esenzione non può essere estesa all’Agenzia, in quanto l’agevolazione deve essere interpretata secondo il principio “della stretta interpretazione” che non ammette interpretazioni analogiche ovvero estensive. Infatti, “I beni non destinati esclusivamente al perseguimento dei compiti istituzionali dell’ente proprietario non rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione”. La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, sez. trib., 6 luglio 2011, n. 14935(135). Parimenti, non spetta l’esenzione qualora benché l’immobile sia destinato, da uno degli enti per i quali è prevista l’esenzione, esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso, non fosse da esso posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (Corte di Cassazione, sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5747(136)); si pensi, ad esempio, ad un alloggio dato in locazione da un privato ad un ente territoriale per lo svolgimento di un’attività istituzionale dello stesso, in questo caso, infatti, benché risulta soddisfatto il requisito della destinazione, manca quello del possesso da parte dell’Ente pubblico. Si ricorda, inoltre, che con l’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 è stato chiarito che l’esenzione in oggetto deve essere riconosciuta anche ai c.d. “consorzi misti” ovvero i consorzi costituiti tra Enti pubblici Territoriali ed Enti pubblici locali non territoriali. |