2.6.2. I fabbricati del gruppo catastale “E”

   

La lettera b) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (richiamata per l’imposta municipale propria dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 9 del decreto legge n. 201 del 2011) dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili pubblici o ad uso pubblico). Tra questi rientrano, ad esempio, le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, gli impianti di risalita, le costruzioni e i fabbricati per speciali esigenze pubbliche, i fari, i semafori, le torri per rendere di uso pubblico l’orologio comunale, i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, i cimiteri, ecc.

Ai sensi dell’art. 2, comma 40, del decreto legge 03 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

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