2.6.3. I fabbricati con destinazione ad uso culturale

   

La lettera c) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (richiamata per l’imposta municipale propria dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 9 del decreto legge n. 201 del 2011) dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i fabbricati con destinazione ad usi culturali previsti dall’art. 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Trattasi degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e di fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile nonché i parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse.

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