2.6. Le esenzioni |
![]() ![]() ![]() |
A differenza delle esclusioni (per le quali non si verifica il presupposto d’imposta) le esenzioni rappresentano scelte discrezionali del legislatore, nei limiti della manifesta ragionevolezza, per cui immobili che sono comunque imponibili non scontano l’imposta (per le riduzioni, invece, l’imposta è versata in misura inferiore a quella che sarebbe dovuta senza l’agevolazione). In materia di imposta municipale propria le esenzioni sono disciplinate dall’art. 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. |