2.5.5. La pubblicazione |
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La pubblicazione della delibera con la quale vengono stabilite le aliquote dell’imposta municipale propria, a differenza di quanto previsto per l’addizionale comunale all’IRPEF, ha soltanto scopo conoscitivo e non costitutivo. Ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle deliberazioni, nei predetti termini, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. La pubblicazione in oggetto sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le modalità di attuazione, anche graduale, delle predette disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione della delibera delle aliquote, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare. Pertanto, fino all’emanazione del predetto decreto non trova applicazione il regime sanzionatorio appena delineato. La procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote è stata disciplinata dal provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale - Prot. n. 5343 del 6 aprile 2012. Una diversa procedura è prevista, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, dall’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011, aggiunto dall’art. 4, comma 5, lettera l), del decreto legge n. 16 del 2012. In particolare, a decorrere dal predetto anno di imposta, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Mef. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (pertanto, la pubblicazione non ha più valore conoscitivo bensì costitutivo) e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce (per l’annualità d’imposta 2013, il predetto termine è stato differito al 9 dicembre). A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 21 ottobre – dal 2016 entro il 14 ottobre - (termine ordinatorio). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (termine perentorio), le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
La descritta modalità di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria si applica, a partire dal 2012, a tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. |