2.5.4. La motivazione |
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L’attuazione della leva fiscale descritta al paragrafo precedente e la conseguente graduazione delle aliquote non richiede particolari motivazioni oltre a quelle comunque previste per tutti gli atti amministrativi. La delibera di fissazione delle aliquote, infatti, essendo un atto secondario rispetto alla norma primaria, non deve necessariamente riportare particolari motivazioni nella determinazione di aliquote comprese nei limiti previsti dalla legge (tra le altre, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1677(125); Corte di Cassazione, sez. trib., 08 ottobre 2004, n. 20042(126) e Consiglio di Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4117(127)). |