2.5.3.3. l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola

   

Anche per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, di cui all’art. 9, comma 3bis, del decreto legge n. 557 del 1993 convertito dalla legge n. 133 del 1994, è prevista un’aliquota agevolata (ancor più bassa rispetto a quella stabilita per l’abitazione principale e le relative pertinenze) fissata dal legislatore nella misura dello 0,2%.

Per detti fabbricati, a differenza di quanto visto sopra per le altre fattispecie imponibili, il Comune non può aumentare l’aliquota stabilita dalla legge ma può soltanto ridurla fino allo 0,1%.

Pertanto, l’aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola può essere fissata da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,2%.

 

Aliquote

Misura

Potestà regolamentare

Potere del Comune

Base

0,76%

0,46% < x > 1,06%

0,4% < x > 0,76% nei seguenti casi:

- immobili non produttivi di reddito fondiario;

- immobili posseduti dai soggetti passivi IRES;

- immobili locali

 

0,38% < x > 0,76% nel seguente caso:

- fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice

Abitazione principale e relative pertinenze

0,4%


0,2% < x > 0,6%

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola

0,2%


0,1% < x > 0,2%

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