2.5.3.3. l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola |
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Anche per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, di cui all’art. 9, comma 3bis, del decreto legge n. 557 del 1993 convertito dalla legge n. 133 del 1994, è prevista un’aliquota agevolata (ancor più bassa rispetto a quella stabilita per l’abitazione principale e le relative pertinenze) fissata dal legislatore nella misura dello 0,2%. Per detti fabbricati, a differenza di quanto visto sopra per le altre fattispecie imponibili, il Comune non può aumentare l’aliquota stabilita dalla legge ma può soltanto ridurla fino allo 0,1%. Pertanto, l’aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola può essere fissata da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,2%.
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