2.3.15. la soggettività passiva in ipotesi di operazioni straordinarie di impresa |
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Nell’ipotesi di operazioni societaria straordinarie quali fusione, scissione e trasformazione, la soggettività passiva va distinta per il periodo antecedente e per quello successivo alle stesse. In particolare, nel caso di fusione, fino alla data della stessa, soggetti passivi sono le singole società (successivamente fuse) ciascuna per gli immobili sui quali vantano diritti reali di godimento. Al momento della fusione (e del contestuale conferimento dei beni nel capitale sociale della “nuova” società risultante dalla fusione stessa), soggetto passivo è la “nuova” società, la quale, ai sensi dell’art. 2504bis del codice civile e come chiarito dalla giurisprudenza (tra le altre, Corte di Cassazione, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10595(52); Corte di Cassazione, sez. I, 06 luglio 1999, n. 7017(53) e Corte di Cassazione, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9349(54)) risponde anche dei debiti delle società fuse, in quanto dalle stesse acquisisce la titolarità sia dei rapporti attivi che di quelli passivi realizzandosi una successione universale così come avviene per la successione mortis causa. Ne consegue che, nel caso in cui una della “vecchie” società, relativamente agli immobili per i quali vantava un diritto reale di godimento, non abbia versato l’imposta per il periodo precedente la fusione, l’imposta dovuta e non versata per detto periodo (quello prima dell’operazione di fusione) va riscossa nei confronti della “nuova” società risultante dalla fusione.
In caso di scissione, invece, fino al momento dell’operazione, soggetto passivo è la “vecchia” società successivamente scissa. A partire dalla data delle scissione, ciascuna società risultante dalla stessa è soggetto passivo limitatamente ai beni ad essa conferiti. In questo caso, infatti, i rapporti giuridici attivi e passivi si trasferiscono dalla società scissa a quelle risultanti dalla scissione. Ai fini del recupero dei crediti maturati nei confronti dalla “vecchia” società poi scissa, per il periodo precedente la scissione, come disposto dall’art. 2506bis del codice civile, rilevante è quanto disciplinato nel progetto di scissione; se il progetto nulla dispone rispetto all’assorbimento dei debiti, risponderanno in solido tutte le “nuove” società beneficiarie, nel caso di scissione con assegnazione di tutto il patrimonio della società scissa, ovvero la società scissa e le “nuove” società, nel caso di assegnazione solo parziale del patrimonio della società scissa, in entrambi i casi con limitazione al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società.
A differenza della fusione e della scissione, la trasformazione rappresenta soltanto una modificazione della forma sociale attraverso una variazione dell’atto costitutivo. Come chiarito dalla giurisprudenza (tra le altre, Corte di Cassazione, 23 aprile 2001, n. 5963(55) e Corte di Cassazione, 26 gennaio 2000, n. 851(56)), infatti, a seguito della trasformazione non si ha la cessazione di una società e la creazione di un’altra società, bensì soltanto una evoluzione dello stesso soggetto giuridico. Pertanto, come affermato anche dall’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle entrate, 11 luglio 2000, n. 109/E(57)), non si ha alcun trasferimento di proprietà degli immobili (e dei beni mobili) che rimangono di proprietà del medesimo soggetto giuridico anche se contraddistinto da una nuova denominazione sociale. Soggetto passivo, quindi, è la medesima società, anche se a seguito della trasformazione ha acquisito una nuova forma sociale, sia per l’imposta dovuta nel periodo precedente la trasformazione e sia per quella dovuta nel periodo successivo.
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