2.3.16. la soggettività passiva in ipotesi di trust |
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Semplificando notevolmente, per quello che qui interessa, il trust è uno strumento giuridico con il quale il disponente (settlor o grantor), promotore/istitutore del trust, intesta beni immobili ad un amministratore/gestore (trustee) che ha il potere/dovere di gestirli secondo le regole del trust fissate dal disponente nell’interesse del beneficiario (beneficiary) individuato in sede di costituzione del trust ovvero in un momento successivo. Gli effetti tipici del trust sono la separazione e la protezione del patrimonio, l’intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), la gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Relativamente alla soggettività passiva, la CTP di Parma, sez. IV, 6 giugno 2012, n. 89 ha affermato che è confermata la soggettività passiva Ici (lo stesso vale anche per l’Imu) del trust e la conseguente debenza del tributo sugli immobili «segregati», nonostante gli stessi siano adibiti ad abitazione principale del disponente. Il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo. La legge 296/2006 ha modificato l’articolo 73 del Tuir, includendo i trust tra i soggetti passivi dell’Ires ed equiparandoli agli enti commerciali o non commerciali (a seconda dell’attività svolta); ai fini delle imposte sui redditi, sono individuate due tipologie di trust: •trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono imputati ai beneficiari stessi (trust trasparenti); •trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono imputati al trust stesso (trust opachi). Nel caso esaminato dalla Ctp di Parma, il trust presenta finalità assistenziali del disponente, persona fìsica disabile, per la protezione e la gestione dei beni dello stesso. Non sussiste carenza di soggettività passiva in capo al trust poiché i beni risultano trasferiti in piena proprietà e la stessa è funzionale alla gestione degli immobili: i giudici non indagano sull’eventuale imputazione del reddito dei beneficiari poiché tale circostanza è ininfluente nell’applicazione dell’Ici e affermano la prevalenza del possesso ai fini dell’amministrazione dei beni. Da ciò discende che non è applicabile né l’esenzione per abitazione principale, né l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992, relativa agli enti non commerciali: il trust in questione, pur integrando ente non commerciale ed essendo costituito a favore di un soggetto disabile, ha lo scopo della miglior gestione del patrimonio nell’interesse del disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari. In tal modo, non risulta provata la finalità esclusivamente assistenziale (circolare 2/Dpf del 26 giugno 2009), nelle attività dei "servizi sociali" di cui all’articolo 128 del Dlgs 112/1998: trattasi di tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. |