2.3.17. gli effetti della revocatoria ordinaria e la soggettività passiva Imu

   

In base ai disposto del primo comma dell’art. 2902 del c.c. si può affermare che l’inefficacia dell’atto impugnato, conseguente all’utile esperimento della revocatoria, non comporta alcun mutamento nell’ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo che, al contrario, conserva la propria validità sostanziale sia tra le parti sia nei confronti dei terzi.

In particolare, con la revocatoria non sono inficiati gli effetti principali dell’atto (l’atto non è nullo) bensì soltanto quelli che impediscono al creditore di agire in via esecutiva su di un bene ormai estraneo dalla sfera patrimoniale del debitore (inefficacia relativa). La dichiarazione di inefficacia, infatti, non produce l’effetto di far rientrare, nemmeno pro tempore, il bene oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore; pertanto il bene, anche dopo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione, continua a permanere nel patrimonio del terzo.

Tutti i diritti riservati © 2018 Riscotel
Tutti i contenuti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di Riscotel. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto