5.3. I rimborsi

   

5.3. I rimborsi

I rimborsi sono disciplinati dal comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 che dispone: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.

Come chiarito dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. VI, 8 aprile 2015, n. 7069(228bis)), nell’ordinamento giuridico italiano non è ammessa l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito oggettivo per somme versate al fisco in misura eccedente il dovuto. Il contribuente è onerato di presentare istanza di rimborso all’ente impositore nei termini fissati dalla singola legge d’imposta o, in mancanza di un termine ad hoc, nei tempi stabiliti dalle norme sul contenzioso tributario (due anni). Il rispetto dei termini è imposto, relativamente a tributi erariali e locali, a pena di decadenza per l’esercizio dell’azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie. E queste regole sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con i principi comunitari.

Ciò detto, particolare attenzione meritano le procedure di regolarizzazione dei versamenti effettuati a favore di Comuni diversi da quelli competenti, nonché, relativamente alla sola Imu (attesa la particolarità della previsione della riserva erariale) il rimborso della quota versata a favore del Comune e dello Stato.

Relativamente alla prima questione (la regolarizzazione dei versamenti effettuati a favore di Comuni incompetenti), la previsione della indicazione, nel modello F24 e nel bollettino di c/c postale, del codice catastale in luogo del nome del Comune beneficiario del versamento ha facilitato errori commessi in sede di compilazione ovvero di digitazione dei dati.

La conseguenza di detti errori è che gli importi sono stati riversati a Comuni diversi da quelli competenti. Detta diversa imputazione, invero già verificatasi in vigenza dell’Ici, in materia di Imu è ulteriormente aggravata dalla circostanza che al gettito dell’imposta sono “legati” gli importi relativi al fondo di solidarietà comunale ovvero ai trasferimenti erariali.

La procedura per la corretta attribuzione ai Comuni destinatari del gettito del tributo è stata disciplinata dai commi 722 e 723 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare, è stato previsto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento ad un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Comune che ha ricevuto il versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

Pertanto, il procedimento può essere avviato direttamente dal Comune che ha ricevuto indebitamente gli importi, ovvero può essere “stimolato” da quello che doveva essere il destinatario del versamento, ovvero anche da apposita comunicazione da parte del contribuente.

In quest’ultima ipotesi, nella predetta comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno (come previsto dal comma 4 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, le modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali) gli esiti della predetta procedura di riversamento al fine delle successive regolazioni in sede di:

fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;

attuazione del comma 17 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tal fine, si osserva che mentre il riversamento al Comune competente attiene a tutte le somme indebitamente ricevute a titolo di Imu (per tutte le annualità d’imposta dalla sua introduzione), la regolarizzazione dei rapporti tra gli Enti è prevista soltanto per gli anni 2013 e seguenti. Resta da disciplinare, quindi, la procedura per la regolarizzazione relativa all’annualità d’imposta 2012.

Si ricorda, infine, che lo stesso comma 4 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 ha anche previsto che la medesima procedura si applica anche per gli altri tributi locali.

Per quanto concerne la seconda questione (i rimborsi dell’imposta riservata al Comune e di quella riservata allo Stato), invece, la disciplina dei rimborsi spettanti ai contribuenti, sia relativi alla quota di gettito riservata al Comune sia di quella riservata allo Stato, nonché della regolarizzazione delle errate imputazioni delle predette quote di imposta, è stata prevista dai commi da 724 a 727 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare, sono state disciplinate le seguenti 4 casistiche.

Il contribuente ha versato un importo superiore a quello dovuto sia a favore del Comune sia a favore dello Stato (commi 724 e 725).

In questo caso, con riferimento a tutte le annualità d’imposta 2012 e seguenti, il contribuente presenta al Comune un’unica istanza di rimborso, relativa sia all’importo indebitamente versato a favore del Comune sia a quello erroneamente pagato a favore dello Stato.

Al Comune compete l’istruttoria della predetta istanza di rimborso per entrambe le quote di imposta (quella versata al Comune e quella pagata allo Stato) e, in caso di accoglimento dell’istanza, riconosce al contribuente il diritto alla restituzione con quantificazione del credito.

Lo stesso Comune provvede, quindi, alla restituzione della quota di propria spettanza e segnala al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno (con le modalità stabilite dal decreto del Mef ricordato al paragrafo precedente) l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario.

Relativamente alla quota di imposta erroneamente versata allo Stato, da restituire al contribuente, lo Stato effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria

dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007.

 

Art. 68

Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all’erario

1. Le Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o annullamento di documenti di entrata contro rimborso diretto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti.

2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all’erario provvede l’Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

3. La DPSV è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa.

 

Ai fini della regolarizzazione dei rapporti finanziari Stato-Comuni, il Ministero dell’interno effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, in sede di:

fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della regione Sardegna;

attuazione del comma 17 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il contribuente ha versato allo Stato una quota di imposta spettante al Comune (comma 725).

Diversamente dal caso precedente, in questa ipotesi il contribuente non ha diritto ad alcuna restituzione d’imposta, in quanto ha versato l’esatto importo dovuto, ancorché a favore del soggetto sbagliato.

Né lo stesso contribuente è sanzionabile per l’errore commesso (a tal fine, si evidenzia che già l’ultimo comma dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevedeva che non è irrogabile la sanzione qualora il versamento sia stato eseguito a favore di ente o concessionario diverso da quello competente).

Ciò premesso, al fine della regolarizzazione del versamento, il Comune, anche a seguito di apposita comunicazione da parte del contribuente, per tutte le annualità d’imposta a partire dal 2012, informa il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno (sempre con modalità da definire con il predetto decreto del Mef) che è stato versato a favore dello Stato un importo spettante al Comune.

Il Ministero dell’interno effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, in sede di:

fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della regione Sardegna;

attuazione del comma 17 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il contribuente ha versato allo Stato una quota di imposta spettante al Comune ma ha anche regolarizzato da propria posizione dei confronti del Comune, versando a favore di quest’ultimo l’importo già pagato a favore dello Stato (comma 726).

In questo caso al contribuente spetta il rimborso della sola quota erroneamente versata a favore dello Stato.

Per ottenere la restituzione, per tutte le annualità d’imposta 2012 e seguenti, il contribuente presenta al Comune (ancorché la maggiore imposta da restituire è relativa al versamento erroneamente effettuato a favore dello Stato) un’apposita istanza. Il Comune accerta il diritto alla restituzione e lo comunica al contribuente, informandolo che il rimborso sarà effettuato direttamente dallo Stato.

Lo stesso Comune comunica al Ministero dell’economia e delle finanze nonché al Ministero dell’interno (sempre con le medesime modalità da stabilirsi con decreto del Mef) l’importo del rimborso spettante al contribuente e lo Stato effettua il rimborso ai sensi del sopra richiamato articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria

dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007.

Il contribuente ha versato al Comune una quota di imposta spettante allo Stato (comma 727).

Anche in questo caso, come sopra ricordato, il contribuente non ha diritto ad alcuna restituzione d’imposta, in quanto ha versato l’esatto importo dovuto, ancorché a favore del soggetto sbagliato.

Peraltro, anche in detta ipotesi, il contribuente non è sanzionabile come precedentemente illustrato.

Ciò premesso, al fine della corretta attribuzione dell’importo versato per le annualità d’imposta 2012 e seguenti, il contribuente presenta al Comune una apposita comunicazione.

L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario.

Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il Comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno (con le stesse modalità previste dal decreto del Mef sopra ricordato) al fine delle successive regolazioni in sede di:

fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della regione Sardegna;

attuazione del comma 17 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Come già ricordato per la regolarizzazione dei versamenti a favore di Comuni incompetenti, anche per le procedure di rimborso il quarto comma dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 ha esteso le predette disposizioni anche agli altri tributi locali.

 

Comunicato Ministero dell’interno del 21 maggio 2014

“Indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68”.

A seguito di quanto previsto dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, per gli erronei versamenti concernenti i tributi gli enti locali interessati danno notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno, al fine delle successive regolazioni. 

Considerato che, per quanto di competenza, eventuali regolazioni potranno essere predisposte da questo Ministero esclusivamente previa validazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, dei dati segnalati dagli enti locali, d’intesa con il citato Ministero si è convenuto che nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4 dell’art. 1 del ripetuto decreto legge n. 16 del 2014, anche ai fini di una semplificazione e razionalizzazione della procedura nonché di riduzione dei costi, l’obbligo di comunicazione da parte dell’ente locale – previsto dal citato art. 1, commi da 723 a 727, della richiamata legge 147 del 2013 - si riterrà assolto con il solo invio al Ministero dell’economia e delle finanze che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’interno. Si invita, pertanto, gli enti locali ad attenersi alle suddette indicazioni e a non trasmettere alcuna comunicazione o provvedimenti vari con i quali vengono segnalati degli errati versamenti di contributi.

 

Le predette modalità sono state attuate con il decreto interministeriale 24 febbraio 2016(228ter) e la circolare 14 aprile 2016, n. 1/DF(228quater).

 

Versamenti a Comuni incompetenti e rimborso quota Stato: i provvedimenti attuativi

Dopo circa 2 anni di attesa, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 che dà attuazione alle disposizioni contenute nei commi da 722 a 727 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, afferenti le procedure per la gestione dei versamenti Imu effettuati, a partire dal 1° gennaio 2012, a favore di Comuni diversi da quelli competenti, dei maggiori versamenti della quota comunale e/o erariale e degli errori nella ripartizione tra le predette 2 quote (si ricorda che, per effetto della disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le medesime procedure si applicano a tutti i tributi comunali).

Nello stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricordato decreto interministeriale è stata pubblicata anche la circolare 14 aprile 2016, n. 1/DF che fornisce i primi chiarimenti per l’attuazione delle procedure ivi descritte.

Dall’analisi dei ricordati provvedimenti è possibile distinguere 3 diversi procedimenti:

1.        il contribuente ha versato l’esatto importo dovuto ancorché a favore di un Comune diverso da quello competente;

2.        il contribuente ha versato l’esatto importo dovuto ancorché a favore del Comune in luogo dello Stato o viceversa;

3.        il contribuente ha versato un importo superiore a quello dovuto a favore dello Stato ovvero a favore del Comune ovvero a favore di entrambi gli Enti.

Nei primi 2 casi sopra riportati non vi è alcun diritto alla restituzione né il contribuente può essere sanzionato per l’errore commesso.

Nel 3 caso, invece, il contribuente ha diritto al rimborso del maggiore importo versato.

 

Versamento a Comune incompetente

Il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite entro 180 giorni da quando ne è venuto a conoscenza

La eventuale comunicazione del contribuente deve riportare:

•        gli estremi del versamento;

•        l’importo versato;

•        i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento;

•        il Comune destinatario delle somme

•        il Comune che ha ricevuto erroneamente il versamento

Sono considerate valide le comunicazioni dei contribuenti già presentate alla data del 14 aprile 2016.

Eseguito il riversamento, entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso (per le istruttorie già concluse alla data del 14 aprile 2016, la comunicazione deve essere fatta entro il 27 giugno 16), il Comune lo comunica al Ministero dell’economia e delle finanze.

La comunicazione si effettua esclusivamente mediante l’inserimento dei dati nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale disponibile dal 28 aprile 2016 (al momento non è stata ancora pubblicizzata la modalità di inserimento; in particolare, se si tratterà di inserimento puntuale ovvero massivo a mezzo flussi informatici). A tal fine, non sono ritenuti validi i dati che saranno comunicati o che già sono stati comunicati con modalità diverse.

Ricevuta la predetta comunicazione da parte del Comune, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, esclusivamente per l’Imu e la Tasi per gli anni d’imposta 2013 e seguenti, alle regolarizzazioni in sede di:

•        fondo di solidarietà comunale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;

•        compartecipazione ai tributi erariali per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini delle predette regolarizzazioni, vengono prese in considerazione le comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale.

 

Versamento effettuato a favore del Comune in luogo dello Stato o viceversa

Nelle ipotesi in oggetto il contribuente presenta esclusivamente al Comune una semplice comunicazione nella quale si dà atto di quanto accaduto.

Anche in questo caso la procedura può essere attivata d’ufficio dal Comune qualora, nell’ambito dell’attività di controllo del tributo, si accolga dell’errore di versamento da parte del contribuente.

Il Comune procede all’istruttoria della eventuale comunicazione del contribuente entro 180 giorni dal ricevimento della stessa comunicando contestualmente al contribuente l’esito dell’istruttoria.

Il predetto esito è comunicato anche al Ministero dell’economia e delle finanze con le medesime modalità ed lo stesso termine sopra descritto per i versamenti a favore di Comune incompetente (in questo caso, il termine di 60 giorni per l’inserimento dei dati sul Portale per i Comuni decorre dalla comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria e, comunque, per le istruttorie già concluse alla data del 14 aprile 2016, la comunicazione deve avvenire entro il 27 giugno 2016).

La regolarizzazione dei rapporti tra Stato e Comune avviene con restituzione dal Comune allo Stato delle somme erroneamente ricevute dal primo ovvero dallo Stato al Comune dei versamenti erroneamente fatti a favore dello Stato.

La regolarizzazione dei rapporti tra i Comuni, invece, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale e della compartecipazione ai tributi erariali avviene come descritto per i versamenti effettuati a favore di Comuni incompetenti.

 

Versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta a favore dello Stato ovvero a favore del Comune ovvero a favore di entrambi gli Enti

Il contribuente presenta l’istanza di rimborso unicamente al Comune (nei termini decadenziali ex comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006). Anche in questo caso, restano salve le istanze di rimborso già presentate alla data del 14 aprile 2016.

Se l’istanza di rimborso ha ad oggetto anche la quota statale, il contribuente deve indicare nella stessa anche il proprio codice IBAN; in caso di persone fisiche senza IBAN, il rimborso della quota statale è eseguito mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia ovvero contante da riscuotere presso la Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dal contribuente.

Il Comune procede all’istruttoria dell’istanza entro 180 giorni dal ricevimento della stessa (il Comune è l’unico soggetto competente alla verifica del diritto al rimborso), comunicando contestualmente al contribuente l’esito dell’istruttoria.

Il Comune comunica anche al Ministero dell’economia e delle finanze la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dello Stato. La comunicazione deve avvenire negli stessi termini e con le medesime modalità descritte al paragrafo precedente.

Il Comune restituisce la quota di sua competenza mentre lo Stato effettua il rimborso della quota a proprio carico entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune; la quota statale è maggiorata degli interessi calcolati applicando il tasso legale dal giorno successivo al versamento e fino alla data di emissione del mandato di pagamento (per la quota comunale si computano gli interessi al tasso applicato dal Comune in applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

È anche possibile per il Comune procedere al rimborso al contribuente anche della quota statale dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze (se nelle more dell’approvazione del decreto interministeriale il Comune ha già rimborsato quote statali, ne dà comunicazione al predetto Ministero). In questo caso, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette i dati al Ministero dell’interno e quest’ultimo restituisce al Comune gli importi che questi ha anticipato per conto dello Stato.

Anche in questo caso, la predetta procedura è attivata d’ufficio dal Comune qualora, nell’ambito dell’attività di controllo del tributo, si accolga del diritto al rimborso.

Anche nella ipotesi in oggetto la regolarizzazione dei rapporti tra i Comuni nell’ambito del fondo di solidarietà comunale e della compartecipazione ai tributi erariali avviene come descritto per i versamenti effettuati a favore di Comuni incompetenti.

 

Si ricorda, infine, che eventuali quesiti e/o richieste di informazioni possono essere presentate a df.rimborsitributilocali@finanze.it

 

 

 

 

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