4.9. Le altre agevolazioni

   

Il comma 679 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto per la Tasi la medesima facoltà di concessione di agevolazioni già prevista per la Tari.

Il particolare, la norma dispone che il Comune con il regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo.

L’ultima fattispecie prevista nel testo originario del comma 679 (superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa), invece, è stata soppressa dall’art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Il successivo comma 682 dell’art. 1 della stessa legge di stabilità 2014, invece, similmente a quanto stabilito per la Tari, ha previsto che il Comune può concedere anche riduzioni Tasi che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE (per la Tari il Comune può concedere riduzioni ed esenzioni mentre per la Tasi soltanto riduzioni).

 

Inoltre, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, il comma 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto la riduzione del 25% del tributo dovuto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La predetta riduzione si applica agli immobili abitativi ed indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ubicati in Comuni ad alta densità di abitazione e, come chiarito dal decreto ministeriale 14 luglio 2004, riguarda anche i comuni dove non sono stati approvati gli accordi a livello locale (in tal caso si applica l’accordo siglato nel Comune limitrofo, anche se ubicato in una diversa Regione, che ha le medesime caratteristiche).

 

Infine, una ulteriore agevolazione, rispetto a quelle sopra ricordate, è stata introdotta, a decorrere dall’annualità 2015, dall’art. 9bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. In particolare, è previsto che a partire dalla predetta annualità è riconosciuta una riduzione di due terzi relativamente alla Tasi dovuta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

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