4.8. Le esenzioni |
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Fino all’approvazione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, per la Tasi non era prevista alcuna esenzione (ad eccezione delle agevolazioni facoltative di cui si dirà nel successivo paragrafo). Il comma 3 dell’art. 1 del richiamato decreto legge n. 16 del 2014, però, ha introdotto per la Tasi le medesime esenzioni già disciplinate per l’Imu (ad eccezione di quelle di cui si dirà di seguito e della esenzione prevista per l’Imu per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani o di collina in quanto, come ricordato, i terreni sono esclusi dalla Tasi). In particolare, è stato previsto che sono esenti dalla Tasi: a)gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b)i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E; c)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR 29.09.73, n.601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile); d)i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; e)i fabbricati di proprietà della Santa Sede; f)i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati; g)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Con riferimento a questa ultima esenzione, la disposizione chiarisce che resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Rispetto all’Imu, per la Tasi: •non è stata prevista la disposizione, contenuta nel comma 6-quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, secondo la quale l’esenzione ex lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in ogni caso non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Pertanto, gli immobili delle fondazioni bancarie mentre sicuramente non sono esenti da Imu, potrebbero esserlo per la Tasi in ipotesi di possesso di tutti i requisiti previsti dalla sopra riportata lettera g); •non è stata prevista l’esenzione per i cc.dd. “beni merce”, ossia quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Pertanto, detti immobili godono della agevolazione ai fini Imu mentre “scontano” la Tasi. |