4.7. Le aliquote

   

Le aliquote della Tasi sono disciplinate dai commi da 676 a 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, ai sensi del successivo comma 683, possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

L’aliquota di base è pari all’1 per mille.

Il Comune può sia ridurre la predetta aliquota, fino all’azzeramento (in pratica l’Ente non può incidere sulle fattispecie imponibili, per espresso divieto contenuto nell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ma può prevedere di azzerare il tributo per le fattispecie ritenute “meritevoli”), sia aumentarla.

In ogni caso, la politica fiscale dell’Ente deve rispettare tutti i seguenti limiti:

a)il gettito della Tasi, applicando le aliquote deliberate, non può superare la sommatoria dei costi dei servizi indivisibili;

b)la somma dell’aliquote Tasi e di quella Imu, deliberate per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013 per la medesima tipologia di immobile, ossia:

per il fabbricato rurale ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille;

per l’abitazione principale: 6 per mille;

per gli altri immobili: 10,6 per mille;

c)per il fabbricato rurale ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola, l’aliquota Tasi non può eccedere l’1 per mille;

d)in ogni caso, limitatamente alle annualità d’imposta 2014 e 2015 (in origine la disposizione era prevista per il solo anno 2014; l’estensione all’anno 2015 è stata operata con il comma 679 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille.

 

A partire dall’annualità d’imposta 2016, inoltre, la lettera c) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha aggiunto 2 periodi al comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispongono:

•        per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota Tasi è ridotta allo 0,1 per cento;

•        i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

 

 

Si riportano, di seguito, alcuni esempi illustrativi, ad aliquote standard, degli effetti delle modifiche legislative

 

 

 

 

Possessore e detentore - Fabbricato diverso dall’abitazione principale

 

Valore

Superficie

Imu 2013 (0,76%)

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq)

Imu 2014 (0,76%)

Tasi 2014 (0,1%)

Saldo

€ 200.000

Mq. 150

€ 1.520

€ 45

€ 1.520

€ 200

+ € 155

€ 100.000

Mq. 75

€ 760

€ 22,5

€ 760

€ 100

+ € 77,5

€ 50.000

Mq. 40

€ 380

€ 12

€ 380

€ 50

+ € 38

 

 

Possessore diverso da detentore (70% e 30%) - Fabbricato diverso dall’abitazione principale

 

Valore

Sup.

Mq.

Imu 2013 (0,76%) - Possessore

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq) - Detentore

Imu 2014 (0,76%) - Possessore

Tasi 2014 (0,1%) – Possessore

Tasi 2014 (0,1%) - Detentore

Saldo – Possessore

Saldo – Detentore

€ 200.000

150

€ 1.520

€ 45

€ 1.520

€ 140

€ 60

+ € 140

+ € 15

€ 100.000

75

€ 760

€ 22,5

€ 760

€ 70

€ 30

+ € 70

+ € 7,5

€ 50.000

40

€ 380

€ 12

€ 380

€ 30

€ 15

+ € 35

+ € 3

 

 

Possessore diverso da detentore (80% e 20%) - Fabbricato diverso dall’abitazione principale

 

Valore

Sup.

Mq.

Imu 2013 (0,76%) - Possessore

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq) - Detentore

Imu 2014 (0,76%) - Possessore

Tasi 2014 (0,1%) – Possessore

Tasi 2014 (0,1%) - Detentore

Saldo – Possessore

Saldo – Detentore

€ 200.000

150

€ 1.520

€ 45

€ 1.520

€ 160

€40

+ € 160

- € 5

€ 100.000

75

€ 760

€ 22,5

€ 760

€ 80

€ 20

+ € 80

- € 2,5

€ 50.000

40

€ 380

€ 12

€ 380

€ 40

€ 10

+ € 40

- € 2

 

 

Possessore diverso da detentore (90% e 10%) - Fabbricato diverso dall’abitazione principale

 

Valore

Sup.

Mq.

Imu 2013 (0,76%) - Possessore

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq) - Detentore

Imu 2014 (0,76%) - Possessore

Tasi 2014 (0,1%)  – Possessore

Tasi 2014 (0,1%) - Detentore

Saldo – Possessore

Saldo – Detentore

€ 200.000

150

€ 1.520

€ 45

€ 1.520

€ 180

€ 20

+ € 180

- € 25

€ 100.000

75

€ 760

€ 22,5

€ 760

€ 90

€ 10

+ € 90

- € 12,5

€ 50.000

40

€ 380

€ 12

€ 380

€ 45

€ 5

+ € 45

- € 7

 

 

Abitazione principale (diverse da A/1, A/8 ed A/9) – 2013 con Imu non versata

 

Valore

Superficie

Imu 2013 (0,4%)

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq)

Imu 2014

Tasi 2014 (0,1%)

Saldo

€ 200.000

Mq. 150

€ 0

€ 45

€ 0

€ 200

+ € 155

€ 100.000

Mq. 75

€ 0

€ 22,5

€ 0

€ 100

+ € 77,5

€ 50.000

Mq. 40

€ 0

€ 12

€ 0

€ 50

+ € 38

 

 

Abitazione principale (diverse da A/1, A/8 ed A/9) (senza figli) – 2013 con Imu versata

 

Valore

Superficie

Imu 2013 (0,4%)

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq)

Imu 2014

Tasi 2014 (0,1%)

Saldo

€ 200.000

Mq. 150

€ 600

€ 45

€ 0

€ 200

- € 445

€ 100.000

Mq. 75

€ 200

€ 22,5

€ 0

€ 100

- € 122,5

€ 50.000

Mq. 40

€ 0

€ 12

€ 0

€ 50

+ € 38

 

 

Abitazione principale (diverse da A/1, A/8 ed A/9) (con 2 figli) – 2013 con Imu versata

 

Valore

Superficie

Imu 2013 (0,4%)

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq)

Imu 2014

Tasi 2014 (0,1%)

Saldo

€ 200.000

Mq. 150

€ 500

€ 45

€ 0

€ 200

- € 345

€ 100.000

Mq. 75

€ 100

€ 22,5

€ 0

€ 100

- € 22,5

€ 50.000

Mq. 40

€ 0

€ 12

€ 0

€ 50

+ € 38

 

 

Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) (senza figli)

 

Valore

Superficie

Imu 2013 (0,4%)

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq)

Imu 2014 (0,4%)

Tasi 2014 (0,1%)

Saldo

€ 200.000

Mq. 150

€ 600

€ 45

€ 600

€ 200

+ € 155

€ 100.000

Mq. 75

€ 200

€ 22,5

€ 200

€ 100

+ € 77,5

€ 50.000

Mq. 40

€ 0

€ 12

€ 0

€ 50

+ € 38

 

 

Abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) (con 2 figli)

 

Valore

Superficie

Imu 2013 (0,4%)

Maggiorazione Tares 2013 (0,30 euro a mq)

Imu 2014 (0,4%)

Tasi 2014 (0,1%)

Saldo

€ 200.000

Mq. 150

€ 500

€ 45

€ 600

€ 200

+ € 255

€ 100.000

Mq. 75

€ 100

€ 22,5

€ 200

€ 100

+ € 177,5

€ 50.000

Mq. 40

€ 0

€ 12

€ 0

€ 50

+ € 38

 

Tuttavia, in considerazione che molti Comuni hanno già deliberato aliquote Imu nella misura massima consentita ed al fine di ridurre la pressione fiscale sui fabbricati adibiti ad abitazione principale, limitatamente alle annualità d’imposta 2014 e 2015 (in origine la disposizione era prevista per il solo anno 2014; l’estensione all’anno 2015 è stata operata con il comma 679 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha stabilito che è possibile superare i predetti limiti sopra riportati alle lettere b) e d) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

Il Comune può, pertanto, non esercitare la predetta facoltà ovvero esercitarla nella misura voluta e, comunque, fino allo 0,8 per mille.

Circa il significato dell’avverbio “complessivamente” e le possibili applicazioni di detta previsione, si veda la circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF, di seguito riportata.

 

Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF

L’extra aliquota Tasi 2014 può superare, per tutte le tipologie di immobili, i seguenti 2 limiti complessivamente dello 0,8 per mille:

primo limite: Imu 2014 + Tasi 2014 non superiore al massimo previsto dalla legge per l’Imu 2013;

secondo limite: aliquota Tasi 2014 non superiore a 2,5 per mille.

Pertanto,  il Comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:

se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;

se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:

dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;

del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

 

Aliquote conformi alla norma

Esempio 1

 


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

10,6

0

10,6

Immobili locati

9,0

1

10,0

Fabbricati merce

0

3,3

(2,5+0,8)

3,3

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

3,3

(2,5+0,8)

3,3

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

6

0

6

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale.

 

Esempio 2

 


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

10,6

0,8

11,4

(10,6+0,8)

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

2,5

2,5

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

6

0,8

6,8

(6+0,8)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI.

 

Esempio 3

 


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

10,1

0,9

11

(10,6+0,4)

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

2,9

(2,5+0,4)

2,9

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

5

1,4

6,4

(6+0,4)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è avvenuto nell’esempio per l’aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e per l’aliquota ordinaria.

 

Aliquote non conformi alla norma

Esempio 1

 


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

8,3

2,8

(2,5+0,3)

11,1

(10,6+0,5)

Immobili locati

9,9

1

10,9

(10,6+0,3)

Immobili tenuti a disposizione

10,6

0,5

11,1

(10,6+0,5)

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

3

(2,5+0,5)

3

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

4,6

1,7

6,3

(6+0,3)

In questo caso, la delibera non sarebbe rispettosa dei limiti sopra ricordati posti dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, relativamente alla distribuzione complessiva dell’ulteriore margine dello 0,8, in quanto, essendo stato aumentato il secondo limite relativo alla TASI dello 0,5 per mille (3 = 2,5+0,5), il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, avrebbe potuto essere aumentato solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, cosa che non è avvenuta, poiché è stato raggiunto il limite dell’11,1 per mille (11,1= 10,6+0,5).

Il comune se volesse mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe necessariamente ridurre il primo limite al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo dell’aliquota TASI al 3 per mille.

 

Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

8,1

2,8

(2,5+0,3)

10,9

(10,6+0,3)

Immobili locati

9,9

1

10,9

(10,6+0,3)

Immobili tenuti a disposizione

10,6

0,3

10,9

(10,6+0,3)

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

3

(2,5+0,5)

3

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

4,6

1,7

6,3

(6+0,3)

In questo modo, l’ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille.

 

Esempio 2

 


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

10,6

0

10,6

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

3,3

(2,5+0,8)

3,3

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

3,5

3,3

(2,5+0,8)

6,8

(6+0,8)

 

In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e contestualmente il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure limitatamente all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille.

Qualora il comune voglia mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3,3 per mille, utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il primo limite relativo all’abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale tipologia di immobili.

 

Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:


IMU

TASI

(Secondo limite)

SOMMA

(Primo limite)

Aliquota ordinaria

10,6

0

10,6

Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9

0

3,3

(2,5+0,8)

3,3

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9

3,5

2,5

6

In questo modo, la maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille.

 

La predetta facoltà non può comunque essere esercitata con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola, in quanto, nonostante siano esclusi da Imu, l’aliquota Tasi massima non può eccedere l’1 per mille e detto limite non è stato derogato.  

Ciò detto, la possibilità di “sforamento” è comunque condizionata al finanziamento di detrazioni d’imposta (in misura fissa, proporzionali alla rendita, progressive, limitate ad alcune fattispecie, ecc.), ovvero di altre misure agevolative, a favore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011. Pertanto, le predette agevolazioni devono essere disposte a favore:

delle abitazioni principali e delle relative pertinenze;

delle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

degli alloggi sociali;

della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dai militari in servizio permanente;

dell’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (se assimilata all’abitazione principale con regolamento comunale);

all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e nel rispetto delle condizioni indicate nello stesso comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (se assimilata all’abitazione principale con regolamento comunale).

La disposizione legislativa prevede, infine, che le predette agevolazioni fiscali devono generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.

La formulazione della norma non è affatto chiara. In particolare, non è indicato il periodo di imposta Imu al quale fare riferimento e non si comprende l’esatta portata dalla pretesa “equivalenza” ovvero del termine “inferiori” inserito nel corso della conversione in legge.

In assenza di un chiarimento legislativo, considerato che la disposizione parla di “tipologia di immobili”, si ritiene che il legislatore, in sede di decreto legge (il provvedimento faceva riferimento alla sola “equivalenza”), volesse evitare aggravi sul carico fiscale complessivamente dovuto (per l’anno 2012, atteso che per il 2013 l’imposta non era dovuta) dai fabbricati adibiti ad abitazione principale (e da quelli ad essa equiparati). Pertanto, non era necessario che ciascun fabbricato pagasse una Tasi in misura corrispondente a quanto dovuto per l’Imu 2012, essendo sufficiente che complessivamente (per tutte le abitazioni principali) non aumentasse il carico fiscale (senza considerare la maggiore detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, prevista, limitatamente alle annualità 2012 e 2013). Poteva, quindi, accadere che per qualche abitazione principale si sarebbe avuto un aumento di quanto dovuto e per altre una riduzione, purché complessivamente si avesse una “equivalenza” di gettito tra quanto dovuto a titolo di Imu 2012 e quanto previsto a titolo di Tasi 2014. In pratica si sarebbe operata una redistribuzione della pressione fiscale ma senza aumentare la stessa pressione fiscale.

L’inserimento del termine “inferiori” in sede di conversione, però, lascia spazio ad una diversa interpretazione che consente ai Comuni, oltre che operare una redistribuzione della pressione fiscale, anche di aumentare, per effetto dell’utilizzo della possibilità concessa dalla legge, la stessa pressione fiscale “restituendo” sotto forma di detrazioni o altre agevolazioni soltanto una parte dell’extra gettito derivante dallo sforamento dei ricordati limiti.

A completamento, si evidenzia che il Comune può comunque disciplinare detrazioni o altre agevolazioni anche senza utilizzare la possibile extra leva fiscale; in detto caso, però, deve trovare copertura alla perdita di gettito con risorse del proprio bilancio.

 

Si riporta, di seguito, un esempio di applicazione di detrazioni differenziate e di detrazione medie per fasce di rendita.

 

RENDITA

RENDITA RIVALUTATA

IMPONIBILE

IMU

TASI

DETRAZIONE IMU

DOVUTO IMU

DOVUTO TASI

DETRAZIONE DA APPLICARE

TASI DA PAGARE

DET.MEDIA

TASI DMED

IMPATTO

300

315

50400

0,40%

0,25%

200,00

1,60

126,00

124,40

1,60

118,10

7,90

6%

310

325,5

52080

0,40%

0,25%

200,00

8,32

130,20

121,88

8,32

12,10

4%

320

336

53760

0,40%

0,25%

200,00

15,04

134,40

119,36

15,04

16,30

1%

330

346,5

55440

0,40%

0,25%

200,00

21,76

138,60

116,84

21,76

20,50

-1%

340

357

57120

0,40%

0,25%

200,00

28,48

142,80

114,32

28,48

24,70

-4%

350

367,5

58800

0,40%

0,25%

200,00

35,20

147,00

111,80

35,20

28,90

-6%

360

378

60480

0,40%

0,25%

200,00

41,92

151,20

109,28

41,92

102,98

48,22

6%

370

388,5

62160

0,40%

0,25%

200,00

48,64

155,40

106,76

48,64

52,42

4%

380

399

63840

0,40%

0,25%

200,00

55,36

159,60

104,24

55,36

56,62

1%

390

409,5

65520

0,40%

0,25%

200,00

62,08

163,80

101,72

62,08

60,82

-1%

400

420

67200

0,40%

0,25%

200,00

68,80

168,00

99,20

68,80

65,02

-4%

410

430,5

68880

0,40%

0,25%

200,00

75,52

172,20

96,68

75,52

69,22

-6%

420

441

70560

0,40%

0,25%

200,00

82,24

176,40

94,16

82,24

87,86

88,54

6%

430

451,5

72240

0,40%

0,25%

200,00

88,96

180,60

91,64

88,96

92,74

4%

440

462

73920

0,40%

0,25%

200,00

95,68

184,80

89,12

95,68

96,94

1%

450

472,5

75600

0,40%

0,25%

200,00

102,40

189,00

86,60

102,40

101,14

-1%

460

483

77280

0,40%

0,25%

200,00

109,12

193,20

84,08

109,12

105,34

-4%

470

493,5

78960

0,40%

0,25%

200,00

115,84

197,40

81,56

115,84

109,54

-6%

480

504

80640

0,40%

0,25%

200,00

122,56

201,60

79,04

122,56

72,74

128,86

6%

490

514,5

82320

0,40%

0,25%

200,00

129,28

205,80

76,52

129,28

133,06

4%

500

525

84000

0,40%

0,25%

200,00

136,00

210,00

74,00

136,00

137,26

1%

510

535,5

85680

0,40%

0,25%

200,00

142,72

214,20

71,48

142,72

141,46

-1%

520

546

87360

0,40%

0,25%

200,00

149,44

218,40

68,96

149,44

145,66

-4%

530

556,5

89040

0,40%

0,25%

200,00

156,16

222,60

66,44

156,16

149,86

-6%

540

567

90720

0,40%

0,25%

200,00

162,88

226,80

63,92

162,88

57,62

169,18

6%

550

577,5

92400

0,40%

0,25%

200,00

169,60

231,00

61,40

169,60

173,38

4%

560

588

94080

0,40%

0,25%

200,00

176,32

235,20

58,88

176,32

177,58

1%

570

598,5

95760

0,40%

0,25%

200,00

183,04

239,40

56,36

183,04

181,78

-1%

580

609

97440

0,40%

0,25%

200,00

189,76

243,60

53,84

189,76

185,98

-4%

590

619,5

99120

0,40%

0,25%

200,00

196,48

247,80

51,32

196,48

190,18

-6%

600

630

100800

0,40%

0,25%

200,00

203,20

252,00

48,80

203,20

42,50

209,50

6%

610

640,5

102480

0,40%

0,25%

200,00

209,92

256,20

46,28

209,92

213,70

4%

620

651

104160

0,40%

0,25%

200,00

216,64

260,40

43,76

216,64

217,90

1%

630

661,5

105840

0,40%

0,25%

200,00

223,36

264,60

41,24

223,36

222,10

-1%

640

672

107520

0,40%

0,25%

200,00

230,08

268,80

38,72

230,08

226,30

-4%

650

682,5

109200

0,40%

0,25%

200,00

236,80

273,00

36,20

236,80

230,50

-6%

660

693

110880

0,40%

0,25%

200,00

243,52

277,20

33,68

243,52

27,38

249,82

6%

670

703,5

112560

0,40%

0,25%

200,00

250,24

281,40

31,16

250,24

254,02

4%

680

714

114240

0,40%

0,25%

200,00

256,96

285,60

28,64

256,96

258,22

1%

690

724,5

115920

0,40%

0,25%

200,00

263,68

289,80

26,12

263,68

262,42

-1%

700

735

117600

0,40%

0,25%

200,00

270,40

294,00

23,60

270,40

266,62

-4%

710

745,5

119280

0,40%

0,25%

200,00

277,12

298,20

21,08

277,12

270,82

-6%

720

756

120960

0,40%

0,25%

200,00

283,84

302,40

18,56

283,84

12,26

290,14

6%

730

766,5

122640

0,40%

0,25%

200,00

290,56

306,60

16,04

290,56

294,34

4%

740

777

124320

0,40%

0,25%

200,00

297,28

310,80

13,52

297,28

298,54

1%

750

787,5

126000

0,40%

0,25%

200,00

304,00

315,00

11,00

304,00

302,74

-1%

760

798

127680

0,40%

0,25%

200,00

310,72

319,20

8,48

310,72

306,94

-4%

770

808,5

129360

0,40%

0,25%

200,00

317,44

323,40

5,96

317,44

311,14

-6%

780

819

131040

0,40%

0,25%

200,00

324,16

327,60

3,44

324,16

-2,86

330,46

6%

790

829,5

132720

0,40%

0,25%

200,00

330,88

331,80

0,92

330,88

334,66

4%

800

840

134400

0,40%

0,25%

200,00

337,60

336,00

-1,60

337,60

338,86

1%

810

850,5

136080

0,40%

0,25%

200,00

344,32

340,20

-4,12

344,32

343,06

-1%

820

861

137760

0,40%

0,25%

200,00

351,04

344,40

-6,64

351,04

347,26

-4%

830

871,5

139440

0,40%

0,25%

200,00

357,76

348,60

-9,16

357,76

351,46

-6%

 

Circa la predetta maggiorazione dello 0,8 per mille, si evidenzia che il comma 28 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 (il Ministero, con la risoluzione 22 marzo 2016, n. 2/DF(196bis), ha chiarito che la maggiorazione applicata per l’anno 2015 per le abitazioni principali non può essere recuperata nel 2016 per le altre fattispecie)

 

Annualità d’imposta 2014 e 2015:

•        1 per mille

•        possibilità di ridurre fino a zero

•        possibilità di aumentare (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale):

a)        fino al 2,5 per mille

b)        aliquote Imu + Tasi non superiori a quelle massime previste per l’Imu

•        abitazione principale: 6 per mille

•        altri fabbricati ed aree edificabili: 10,6 per mille

•        possibilità di derogare i predetti limiti (lettere a) e b) nella misura massima dello 0,8 per mille:

a)        la maggiorazione può essere applicata sia alle abitazioni principali sia agli altri fabbricati (escluso i fabbricati rurali ad uso strumentale) sia alle aree edificabili

 

Annualità d’imposta 2016:

•        1 per mille

•        possibilità di ridurre fino a zero

•        possibilità di aumentare (eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentale):

a)        fino al 2,5 per mille per i cc.dd. “beni merce”

b)        senza alcun limite per gli altri fabbricati e le aree edificabili

c)        aliquote Imu + Tasi non superiori a quelle massime previste per l’Imu

•        altri fabbricati ed aree edificabili: 10,6 per mille

•        possibilità di derogare il predetto limite (lettera c) nella misura massima dello 0,8 per mille:

a)        limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi e nella stessa misura applicata per il 2015

 

 

 

Circa l’aliquota da applicare alle abitazioni locate, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risposta alla Faq n. 13 del 3 giugno 2014(197), ha precisato che nel caso di abitazione locata, si applica l’aliquota Tasi prevista per i fabbricati locati senza rilevare che il locatario lo utilizza come abitazione principale. Il Comune può, comunque, prevedere detrazioni a favore dell’occupante.

Ancora una volta, la tesi ministeriale è solo parzialmente condivisibile. In particolare, appare corretta la interpretazione che, nel caso prospettato, l’aliquota da applicare è quella prevista per le abitazioni locate (in considerazione che la definizione dei fabbricati ai fini Tasi è uguale a quella prevista per l’Imu, l’abitazione principale è soltanto quella nella quale il titolare del diritto reale di godimento risiede anagraficamente e dimora abitualmente; pertanto, nel caso di abitazione locata, il proprietario non vi risiede né vi dimora mentre l’occupante non è proprietario), mentre la citata possibilità per il Comune di prevedere detrazioni a favore dell’occupante non trova alcun riscontro nella normativa; quest’ultima, infatti, prevede solo la possibilità di concedere detrazioni alle abitazioni principali e non anche a quelle locate.

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