4.10. Il regolamento

   

Il contenuto del regolamento della Tasi è disciplinato dal comma 682 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A tal riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, il regolamento (da approvarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione) deve essere pubblicato sul Portale per il federalismo fiscale e che, come si evince dalla lettura della nota del Ministero dell’economia e delle finanze dello scorso 28 febbraio nonché dallo stesso Portale, è possibile adottare distinti regolamenti ovvero un unico regolamento.

In particolare, il Comune può optare per tre distinti regolamento (Imu, Tari e Tasi), ovvero per un regolamento che disciplina la Tari e la Tasi ed un altro che regoli l’Imu, ovvero per un regolamento che disciplini l’Imu e la Tari ed un altro che regoli la Tasi, ovvero per un regolamento che disciplini l’Imu e la Tasi ed un altro che regoli la Tari, ovvero per un unico regolamento che disciplini l’applicazione dei tre tributi.

In considerazione della complessità normativa e della circostanza che l’Imu è disciplinata anche da norme diverse da quelle contenute nella legge di stabilità per l’anno 2014, ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, fermo restante la possibilità di scelta da parte dei Comuni, si ritiene utile adottare un unico regolamento che regoli tutti i tributi in oggetto.

Il richiamato comma 682 prevede, in particolare, che per quanto concerne il regolamento della Tasi (ovvero la parte Tasi del regolamento Iuc), Il Comune deve regolamentare, tra l’altro:

a)la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

b)l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

Con riferimento alla previsione contenuta nella lettera b), si osserva che risulta inopportuna la elencazione (con l’indicazione dei relativi costi) dei servizi indivisibili nel regolamento comunale, attesa la dinamicità degli stessi che costringerebbe il Comune a variare ogni anno il regolamento. Meglio riportare il tutto nella delibera di approvazione delle aliquote per la quale, a parità di organo competente all’adozione, il procedimento amministrativo di approvazione è semplificato.

Si ricorda, infine, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.

Tra questi è possibile annoverare:

i servizi di polizia locale;

il servizio di protezione civile;

i servizi di viabilità;

il servizio di manutenzione del verde pubblico;

i servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale;

il servizio di pubblica illuminazione;

i servizi socio-assistenziali;

i servizi cimiteriali;

i servizi relativi alla cultura ed allo sport;

i servizi relativi alla giustizia, relativamente alla parte non finanziata con trasferimenti statali;

gli altri servizi generali non forniti a singoli.

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