4.3. I soggetti passivi

   

La disciplina dei soggetti tenuti al pagamento della Tasi è riportata ai commi da 671 a 674 ed al comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

In particolare, è soggetto passivo Tasi chiunque possiede (possesso qualificato ex art. 1140 del codice civile) o detiene, a qualsiasi titolo (anche senza titolo), le unità immobiliari oggetto del tributo.

Come per la Tari è previsto un vincolo di solidarietà tra tutti i possessori o detentori stabilendo che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Pertanto, anche qui (in ipotesi di possessori coincidenti con i detentori) siamo in presenza di una unica obbligazione tributaria della quale rispondono in solido tutti i possessori.

Diversamente, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. Pertanto, in ipotesi di possessori diversi dai detentori, le obbligazioni tributarie sono due: la prima in capo ai possessori (che rispondono in solido) e la seconda in capo ai detentori (che rispondono in solido).

In particolare, le due obbligazioni tributarie sono imputate per una percentuale, scelta dal Comune, ai possessori (da un minimo del 70% ad un massimo del 90% dell’importo complessivamente dovuto) e per un’altra ai detentori (da un minimo del 10% ad un massimo del 30% dell’importo complessivamente dovuto). Non è possibile, invece, prevedere che in detta ipotesi il carico fiscale sia imputato esclusivamente ai possessori ovvero ai detentori.

Come chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la risposta alla Faq n. 14 del 3 giugno 2014(197), nel caso in cui il Comune non indichi nella delibera la percentuale di riparto tra il titolare del diritto reale e l’occupante, l’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso. La medesima previsione è contenuta, con riferimento all’anno d’imposta 2014, nel comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 4, comma 12quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone che nel caso di mancato invio al Mef della delibera di fissazione delle aliquote entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la Tasi è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Lo stesso Ministero, in risposta alla Faq n. 17 del 3 giugno 2014(197), ha anche affermato che nel caso di abitazione principale parzialmente locata (ad es. viene locata una camera), l’imposta deve essere calcolata come abitazione principale e deve essere ripartita tra il proprietario e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

Sul punto mentre è condivisibile la prima parte della risposta circa la fattispecie impositiva (abitazione principale), in quanto nessuna disposizione prevede che il fabbricato debba essere “interamente” destinato ad abitazione principale, lo stesso non può dirsi per la seconda parte della risposta. Invero, nel caso in specie l’abitazione è occupata, seppur parzialmente, dal titolare del diritto reale di godimento, pertanto, ancorché occupato anche da un soggetto diverso, quest’ultimo non può essere considerato soggetto passivo; ciò in quanto, l’occupante diverso dal titolare del diritto reale di godimento è considerato soggetto passivo solo in assenza di occupazione da parte di un titolare del diritto reale di godimento. Diversamente, significherebbe affermare che ogni occupante, diverso dal titolare del diritto reale di godimento, che occupa l’immobile è parimenti soggetto passivo (si pensi, ad esempio, al caso di un’abitazione di proprietà dei genitori dove vivono, però, anche i figli; in questo caso, seguendo l’interpretazione ministeriale, anche quest’ultimi dovrebbero essere considerati soggetti passivi).

Inoltre, come già previsto per la Tari, anche per la Tasi sono stabilite due deroghe ai principi sopra ricordati afferenti alla soggettività passiva.

In particolare, è previsto che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, mentre il detentore è estraneo alla obbligazione tributaria.

Mentre nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Infine, per la Tasi, similmente a quanto stabilito per l’Imu, è prevista una ulteriore deroga alla soggettività passiva che si realizza in caso di locazione finanziaria. In caso di leasing, infatti, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Diversamente dall’Imu, però, per la Tasi il legislatore ha anche disciplinato il concetto di durata del contratto di locazione finanziaria, stabilendo che deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Pertanto, per la Tasi il locatario finanziario è soggetto passivo fino a quando restituisce il bene al locatore e, quindi, anche in ipotesi di mancata restituzione alla scadenza del contratto di leasing. Nell’Imu, invece, la mancata restituzione del bene alla scadenza del contratto non proroga la soggettività passiva in capo al detentore che, appunto, dopo la scadenza del contratto non può più qualificarsi locatario finanziario bensì occupante senza titolo.

Non si applicano alla Tasi, invece, le ulteriori due deroghe alla soggettività passiva previste per l’Imu, ossia il diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario e la concessione su area demaniale.

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