4.2. Le esclusioni |
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Per effetto delle modifiche al presupposto, disposte dal decreto legge n. 16 del 2014 (come ricordato al paragrafo precedente), la lettera g) del comma 1 dell’art. 2 dello stesso decreto ha abrogato le esclusioni prima disciplinate dal comma 670 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. Quest’ultimo, ricalcando la medesima previsione stabilita per la Tari, disponeva l’esclusione dall’applicazione della Tasi delle aree scoperte, non operative (sono operative le aree sulle quali viene esercitata un’attività economica), pertinenziali o accessorie a locali imponibili nonché delle aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.). A decorrere dall’annualità d’imposta 2016, inoltre, come già sopra ricordato dal 2014 per l’Imu, è stata introdotta l’esclusione anche dalla Tasi per i fabbricati adibiti ad abitazione principale. In particolare, le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno modificato i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016: • l’abitazione principale, come definita ai fini Imu; • l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica: – in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale: • stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015; ovvero, in mancanza • stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2014; ovvero, in mancanza anche di quest’ultima • del 90%. • le predette agevolazioni non si applicano alle abitazione classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
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