4.1. Il presupposto del tributo

   

Prima della modifica apportata dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 la Tasi era dovuta per il possesso (si tratta di possesso qualificato ossia, ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, possesso a titolo di proprità ovvero altro diritto reale di godimento) ovvero la detenzione, a qualsiasi titolo (anche in assenza di titolo), di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imu, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Pertanto, mentre la Tari colpisce i locali e le aree scoperte per le quali è rinvenibile una potenzialità a produrre rifiuti, erano soggette alla Tasi le seguenti fattispecie:

a)i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale;

b)le aree fabbricabili;

c)tutte le altre aree scoperte diverse da quelle edificabili.

La errata formulazione della disposizione è apparsa di immediata evidenza; la norma, infatti, non solo non forniva la definizione delle fattispecie imponibili (solo per la definizione dell’abitazione principale il legislatore faceva riferimento all’Imu) ma includeva tra queste le aree scoperte diverse dalle aree edificabili, in contrasto con la volontà del legislatore come chiaramente evidenziata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità.

L’errore è stato corretto con la richiamata lettera f) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n. 16 del 2014 che ha riformulato il presupposto del tributo stabilendo che lo stesso colpisce il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Pertanto, le fattispecie imponibili sono state circoscritte ai fabbricati (compresi quelli destinati ad abitazione principale) ed alle aree edificabili; il tutto come definito ai fini dell’applicazione dell’Imu (che a sua volta rinvia alla definizione Ici contenuta nell’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992).

Inoltre, la nuova disposizione legislativa prevede espressamente che non rientra nel presupposto Tasi il possesso o la detenzione dei terreni agricoli. Si osserva, tuttavia, che la predetta precisazione appare inutile, in quanto i terreni agricoli non rientrano nella definizione di fabbricati ed aree edificabili.

Si osserva, altresì, che dalla nuova formulazione della norma sono chiaramente esclusi tutti i terreni che, ancorché non agricoli, non rientrano nella definizione di area edificabile (si pensi, ad esempio, ai terreni incolti, abbandonati, coltivati in forma non imprenditoriale, utilizzati per attività diverse da quella agricola o di edificazione, ecc.).

Infine, in considerazione che il legislatore ha propeso per il rinvio alle definizioni previste per l’Imu, si ritiene applicabile la presunzione di non edificabilità, ex ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992,  per le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinate allo svolgimento dell’attività agricola. Pertanto, dette aree essendo considerate agricole sono escluse dall’applicazione della Tasi.

La predetta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell’economia e delle finanze con la risposta alla Faq n. 9 del 3 giugno 2014(197).

Tutti i diritti riservati © 2018 Riscotel
Tutti i contenuti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di Riscotel. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto