4. Il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) |
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Le disposizioni relative alla sola Tasi sono ricomprese nei commi da 669 a 679 nonché nei commi 681 e 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, alle quali bisogna aggiungere quelle previste dai commi da 682 a 702 relative anche alla Tari. Prima di analizzarne la disciplina, però, si ritiene necessario chiarire immediatamente che la Tasi è un tributo autonomo assolutamente slegato dall’Imu e dalla Tari. In particolare, alla Tasi si applicano unicamente le disposizione per lo stesso emanate senza alcuna possibilità di estendere, in maniera analogica, quelle previste per i differenti tributi comunali. Ne consegue, ad esempio, che tutte le agevolazioni (esclusioni, esenzioni e riduzioni) previste per l’Imu non si applicano anche alla Tasi (salvo quello riproposte anche per la Tasi), mentre a quest’ultimo tributo si applicano differenti agevolazioni disciplinate dalla specifica normativa. |