3.9. Le altre agevolazioni |
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Il comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità da parte del Comune, in attuazione della potestà regolamentare, di riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle trattate nel paragrafo precedente. In particolare, si tratta delle agevolazioni che potremmo definire socio-politiche-economiche. Come per le agevolazioni “tecniche” disciplinate al paragrafo precedente, la perdita di gettito deve essere comunque coperta dalla tassa, salvo che il Comune non propenda per addebitarla alla collettività, rinvenendo una diversa entrata ovvero una riduzione di spesa del bilancio comunale. In origine la copertura della perdita di gettito con risorse diverse dalla tassa era limitata al 7% del costo complessivo del servizio (pertanto, il gettito della Tari doveva, in ogni caso, coprire almeno il 93% del costo del servizio); detto limite, però, è stato eliminato dalla lettera e-ter) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Ne consegue che il Comune, nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, può coprire anche interamente la perdita di gettito con entrate diverse dalla Tari ovvero con diminuzioni di spesa. |