3.10. La tassa giornaliera

   

Oltre alla tassa annuale sui rifiuti ve ne anche una giornaliera disciplinata dai commi da 662 a 665 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

La Tari giornaliera è dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La Tari giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale, stabilito dal Comune, non superiore al 100%.

Le modalità di applicazione della Tari giornaliera sono disciplinate con regolamento comunale e l’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la TOSAP temporanea ovvero per l’imposta municipale secondaria, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutti gli altri aspetti della gestione della Tari giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tari annuale.

Con riferimento al tributo giornaliero va ricordato che per la Tares vi sono stati problemi gestionali, dovuti alla mancata approvazione di un apposito codice tributo e/o di uno specifico bollettino di c/c postale; ci si auspica, quindi, che i medesimi problemi non si ripresentino anche per la Tari giornaliera.

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