3.11. Il tributo provinciale

   

Il comma 666 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 fa salvo anche per la Tari (come già previsto per i precedenti prelievi destinati alla copertura del costo del ciclo integrato dei rifiuti) l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale previsto dall’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo, il cui gettito è riservato alla Provincia, è commisurato applicando l’aliquota (dall’1% al 5%) deliberata dalla Provincia all’intero importo della Tari; pertanto, in ipotesi di Tari dovuta pari ad € 1.000,00 e di aliquota del 5%, il tributo provinciale è pari ad € 50,00.

Circa le modalità di pagamento del tributo provinciale, anche per la Tari è stata ripetuta la gravissima omissione del 2013, in tema di Tares, non prevedendo un apposito codice tributo per il versamento con il modello F24 né una differente riga del bollettino di c/c postale approvato con decreto ministeriale. Dette mancanze hanno costretto i Comuni a riscuotere il tributo provinciale unitamente alla tassa comunale, utilizzando il medesimo codice tributo ovvero la stessa riga del bollettino di c/c postale.

Il tutto ha portato alle seguenti conseguenza:

si è fatto transitare per il bilancio comunale una entrata di competenza di un altro Ente (la Provincia);

si è resa necessaria la istituzione di appositi capitoli di bilancio sia in entrata (capitolo relativo all’importo riscosso a titolo di tributo provinciale e capitolo relativo al compenso, pari allo 0,30% dell’importo riscosso, riconosciuto al Comune, dallo stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la riscossione del tributo provinciale) sia in uscita (capitolo relativo all’importo del tributo, al netto del compenso spettante al Comune, da riversare alla Provincia), con le conseguenti necessarie movimentazioni contabili.

Viceversa, se si istituisse un apposito codice tributo e di prevedesse una specifica riga del bollettino di c/c postale, il tributo provinciale potrebbe non transitare per il bilancio comunale, in quanto il riversamento alla Provincia potrebbe essere fatto direttamente dalla struttura di gestione dell’F24 dell’Agenzia delle entrate.

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