3.12. La tariffa corrispettiva alternativa alla tassa sui rifiuti

   

Come già previsto per la Tares, anche per la Tari è stabilita la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, con proprio regolamento, una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della tassa sui rifiuti.

La predetta possibilità è disciplinata dai commi 667 e 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Il Comune nella commisurazione della tariffa corrispettiva può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (c.d. “metodo normalizzato”) e la stessa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Diversamente dalla Tares, però, per la Tari è altresì previsto che con regolamento ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2014 (al momento il regolamento non è stato ancora approvato), sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.

Pertanto, si prevede la possibilità di adottare anche sistemi “semplificati” di misurazione dei rifiuti con la finalità di applicare una tariffa corrispettiva in luogo della tassa. La disciplina sarà analizzata a seguito della emanazione dell’annunciato regolamento ministeriale.

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