3.13. Il regolamento

   

Il contenuto del regolamento della Tari è disciplinato dal comma 682 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A tal riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, il regolamento (da approvarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione) deve essere pubblicato sul Portale per il federalismo fiscale e che, come si evince dalla lettura della nota del Ministero dell’economia e delle finanze dello scorso 28 febbraio 2014 nonché dallo stesso Portale, è possibile adottare distinti regolamenti ovvero un unico regolamento.

In particolare, il Comune può optare per tre distinti regolamento (Imu, Tari e Tasi), ovvero per un regolamento che disciplina la Tari e la Tasi ed un altro che regoli l’Imu, ovvero per un regolamento che disciplini l’Imu e la Tari ed un altro che regoli la Tasi, ovvero per un regolamento che disciplini l’Imu e la Tasi ed un altro che regoli la Tari, ovvero per un unico regolamento che disciplini l’applicazione dei tre tributi.

In considerazione della complessità normativa e della circostanza che l’Imu è disciplinata anche da norme diverse da quelle contenute nella legge di stabilità per l’anno 2014, ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, fermo restante la possibilità di scelta da parte dei Comuni, si ritiene utile adottare un unico regolamento che regoli tutti i tributi in oggetto.

Il richiamato comma 682 prevede, in particolare, che per quanto concerne il regolamento della Tari (ovvero la parte del regolamento Iuc che attiene alla Tari) il Comune deve disciplinare, tra l’altro:

a)i criteri di determinazione delle tariffe;

b)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c)la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

e)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

Par quanto riguarda la previsione della precedente lettera e), copiata dalla Tares e ancora prima dalla Tarsu, è necessario effettuare un coordinamento con la previsione contenuta nel comma 649 (come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) della stessa disposizione legislativa. In particolare, è possibile sostenere che la previsione contenuta nelle richiamata lettera e) attiene al caso in cui i rifiuti speciali (pericolosi o non assimilati) non siano prevalenti rispetti a quelli assimilati, mentre nel caso contrario si rende applicabile il comma 649.

 

Rifiuti pericolosi e/o non assimilati

In ipotesi di difficoltà nella delimitazione delle superfici Art. 1, comma 682, lettera a), numero 5, della legge n. 147 del 2013

Con regolamento il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta

a)        la disposizione deve essere disciplinata con il regolamento

b)        il Comune è “libero” di individuare le diverse categorie e la misura della riduzione

c)        alle categorie non incluse nell’elenco del regolamento, si applica la disposizione per “similitudine”?

d)        la riduzione dovrebbe essere contenuta entro il 50%

 

 

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