3.14. Il termine per l'approvazione delle tariffe

   

Conformemente a quanto stabilito per gli altri tributi comunali, il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari.

In particolare, le tariffe della Tari devono essere stabilite in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

 

Decreto legge  31 dicembre 2014, n. 192

Convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11

(in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015)

Art. 10

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

12-quinquiesdecies. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno successivo.

Tutti i diritti riservati © 2018 Riscotel
Tutti i contenuti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di Riscotel. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto