3.15. La dichiarazione |
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L’obbligo dichiarativo relativo alla Tari è disciplinato dai commi da 684 a 686 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le norme prevedono che la dichiarazione deve essere presentata dal contribuente, su modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Riproponendo le medesima formulazione già prevista per la Tares, la norma stabilisce che il modello di dichiarazione deve contenere i dati catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione ed il numero dell’interno (la disposizione fa riferimento soltanto alle unità immobiliari a destinazione ordinaria – gruppi catastali A, B e C, per la prevista diversa modalità di determinazione della base imponibile della Tari a regime, ma si ritiene che le medesime informazioni possano/debbano essere richieste anche per gli altri immobili). Infine, il comma 686 prevede che per la Tari non c’è un obbligo di dichiarazione iniziale, in quanto restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2 o della Tares. |