3.8. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni |
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Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono disciplinate dai commi da 656 a 659 e 661 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. In particolare esse attengono: a)al mancato ovvero irregolare svolgimento del servizio; b)alle utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta; c)alla raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche; d)alle agevolazioni tecniche lasciate alla discrezionalità dei Comuni; e)ai rifiuti speciali assimilati agli urbani ma avviati al riciclo dal produttore.
Mancato o irregolare svolgimento del servizio La norma dispone che il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta È previsto che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Il Comune può, quindi, stabilire una riduzione in misura uguale per tutte le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta ovvero differenziata in ragione della distanza dal punto più vicino ove è effettuato il servizio. La predetta agevolazione non si applica qualora non sono individuabili utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, in quanto quest’ultimo coincide con il territorio comunale. Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche I Comuni devono disciplinare apposite riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. La disposizione è volutamente generica e lascia l’attuazione al singolo Comune che avrà modo di prevedere agevolazioni più o meno puntuali in ragione della modalità di svolgimento della raccolta differenziata per le utenze domestiche.
Agevolazioni tecniche lasciate alla discrezionalità dei Comuni Il Comune con il regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni (nella Tares il potere era limitato a riduzioni nella misura massima del 30%), nel caso di: •abitazioni con unico occupante; •abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; •locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; •abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; •fabbricati rurali ad uso abitativo. Le predette agevolazioni possono non essere introdotte ovvero introdotte in maniera differenziate per le singole tipologie ovvero anche previste soltanto per alcune di esse. La ratio di dette agevolazioni sta nella ridotta potenzialità a produrre rifiuti in ragione del particolare utilizzo di detti immobili. Rifiuti speciali assimilati agli urbani ma avviati al riciclo dal produttore L’agevolazione che suscita maggiore perplessità è quella relativa ai rifiuti speciali assimilati agli urbani ma per i quali il produttore decide di non conferirli al servizio pubblico e di avviarli al riciclo. Detta fattispecie, infatti, trovava disciplina in due diversi commi dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, il comma 649 (ultimo periodo) ed il comma 661. In particolare, l’ultimo periodo del comma 649 disponeva che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori avrebbero dimostrato di avere avviato al recupero. Mentre il comma 661 prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Quindi, mentre l’ultimo periodo del comma 649 prevedeva soltanto una riduzione, peraltro rimessa alla discrezionalità del Comune, della parte variabile della tariffa, il comma 661 dispone la non debenza della tassa. Subito è apparso evidente che le due disposizioni erano incompatibili, in quanto disciplinavano in maniera differente la medesima fattispecie; né era possibile cercare di comprendere quale delle due “prevalesse” atteso che erano contenute nello stesso provvedimento legislativo e, quindi, non poteva avere rilievo il rango della disposizione né il momento della sua adozione. Era necessario, quindi, che il legislatore intervenisse tempestivamente eliminando una delle due disposizioni legislative. E ciò è puntualmente avvenuto con le lettere e) ed e-quater) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. In particolare, è stato abrogato il comma 661 ed è stata riscritta la disposizione contenuta nel comma 649 prevedendo che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Pertanto, la riduzione (limitata alla sola parte variabile) è stata resa obbligatoria ed è stato sostituito il concetto di “recupero” con quello di “riciclo”.
Rifiuti assimilati Art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 Secondo periodo: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati a) la previsione regolamentare è obbligatoria b) rispetto alla Tares: è limitata alla sola parte variabile riguarda il riciclo (sia all’interno dello stesso ciclo produttivo sia all’esterno di esso con conferimento a terzi) e non il recupero c) la riduzione deve essere proporzionale (il Comune è “libero” di stabilire la proporzione) rispetto alla quantità “prodotta” Quantità avviata al riciclo/quantità effettivamente prodotta Quantità avviata al riciclo/potenzialità di produzione (es. Kd applicato ovvero Kd max) d) riguarda il riciclo (sia all’interno dello stesso ciclo produttivo sia all’esterno di esso con conferimento a terzi)
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 183 (Definizioni) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; omissis
ALLEGATO C
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e’ uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = [Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 × (Ew + Ef)] dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E’ calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti. Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche. E’ compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici. In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
A completamento, si ricorda che per la Tares era prevista una riduzione obbligatoria (senza indicare se riferita soltanto alla parte variabile della tariffa ovvero anche a quella fissa) proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostrava di aver avviato al recupero. Una ulteriore agevolazione, rispetto a quelle sopra ricordate, è stata introdotta, a decorrere dall’annualità 2015, dall’art. 9bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. In particolare, è previsto che a partire dalla predetta annualità è riconosciuta una riduzione di due terzi relativamente alla Tari dovuta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tutte le tipologie di agevolazione sopra ricordate, la perdita di gettito deve essere coperta sempre con la tariffa. Di conseguenza, il gettito della tassa deve comunque coprire integralmente il costo del servizio. |