3.7. La disciplina per le istituzioni scolastiche

   

Il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 conferma anche per la Tari, come già previsto per la Tares, che per le istituzioni scolastiche statali la tassa è sostituita da un trasferimento forfetario da parte dello Stato, ripartito in proporzione della popolazione scolastica.

Al contempo, il costo relativo alla gestione dei rifiuti per dette istituzioni scolastiche deve essere sottratto dal costo da coprire con il tributo.

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