3.3. Il soggetto attivo

   

Diversamente da quanto previsto per la Tares dal comma 2 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, per la Tari il legislatore non ha disciplinato il soggetto attivo della tassa.

In particolare, mentre per la Tares è stato chiarito che il soggetto attivo è il Comune nei cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo, detta disposizione non è stata riproposta nella Tari.

Pertanto, come già accadeva per la Tarsu, nel caso di immobili la cui superficie insiste su territori di diversi Comuni bisognerà stabilire, di volta in volta, quale Comune è da considerarsi soggetto attivo. A tal fine, si ricorda che le principali scelte operate per la Tarsu sono state le seguenti:

dare rilievo alla superficie considerando soggetto attivo il Comune su cui territorio insisteva la maggior parte della superficie dell’immobile (soluzione scelta dal legislatore per la Tares);

considerare soggetto attivo il Comune che erogava il servizio ovvero quello nel cui territorio vi era l’accesso all’immobile;

dare rilievo al Comune di accatastamento dell’immobile;

ripartire il carico fiscale in proporzione alle superfici ubicate sui diversi territori comunali.

Alla mancata previsione legislativa è possibile ovviare con la potestà regolamentare, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in osservanza, però, del divieto della doppia imposizione.

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