3.2. I soggetti passivi

   

I soggetti passivi sono disciplinati dai commi da 642 a 644 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Le predette disposizioni ripropongono i medesimi soggetti passivi della Tares stabilendo che la Tari è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

È, altresì, previsto un vincolo di solidarietà tra tutti i possessori o detentori stabilendo che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Pertanto, siamo in presenza di una unica obbligazione tributaria della quale rispondono in solido tutti i possessori o i detentori.

Inoltre, come già previsto per la Tares, sono riproposte per la Tari le due deroghe ai principi sopra ricordati afferenti alla soggettività passiva.

In particolare, è previsto che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, mentre il detentore è estraneo alla obbligazione tributaria.

Infine, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

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