2.4.1.1.5. la base imponibile dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni

   

Ai sensi dell’art. 13, commi 14ter e 14quater, del decreto legge n. 201 del 2011, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, ad esclusione di quelli non inventariabili secondo le norme catastali, dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Qualora i fabbricati posseggano ancora i requisiti di ruralità, per il classamento deve essere utilizzata la modulistica approvata con il decreto del 26 luglio 2012.

Nelle more dell’accatastamento e, quindi, della proposizione ovvero della attribuzione della rendita, la base imponibile dell’imposta municipale propria è determinata con riferimento alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

L’imposta è, pertanto, corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio. Quest’ultimo è determinato dal Comune a seguito dell’attribuzione della rendita catastale.

In caso di mancato accatastamento, si applica il procedimento disciplinato dall’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La previsione dell’utilizzo della rendita presunta ai fini della determinazione della base imponibile (nelle more dell’accatastamento) è stata ritenuta superata dal Ministero (circolare n. 3/DF del 2012(1)) per effetto della disposizione che prevede che per l’anno 2012 riguardo agli immobili in oggetto l’acconto non è dovuto ed il versamento è effettuato interamente a saldo.

Se è pur vero che probabilmente la finalità del legislatore era quella di prevedere una metodologia di determinazione della base imponibile che permettesse il versamento dell’acconto 2012 (la scadenza è precedente al termine finale per l’accatastamento fissato al 30 novembre 2012), la previsione dell’utilizzo della rendita presunta rimane comunque utile, ai fini del calcolo del saldo 2012 e delle imposte degli anni successivi (anche in sede di accertamento da parte dei Comuni), per tutti gli immobili che, entro il 30 novembre 2012, non saranno accatastati; il tutto nelle more del classamento, anche d’ufficio e senza dimenticare l’orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento tributario dei fabbricati non accatastati.

 

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