2.4.1.1.6. l’accertamento tributario per un fabbricato non accatastato |
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Fermo restando tutto quanto ricordato ai paragrafi precedenti, in ogni caso e nelle more di qualsiasi procedimento diretto al classamento del fabbricato non censito, in presenza di un fabbricato non accatastato, il Comune può comunque procedere al recupero delle imposte eventualmente non versate in autoliquidazione, anche ai fini interruttivi del termine decadenziale previsto. Ciò in quanto, come ricordato, il presupposto dell’imposta non è l’accatastamento del fabbricato bensì il possesso dello stesso. La rendita catastale è un mero mezzo di determinazione della base imponibile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15538(84)), infatti, il Comune può legittimamente procedere all’accertamento impositivo di un fabbricato non accatastato senza attendere il classamento d’ufficio da parte dell’Agenzia del territorio. In tal caso, la base imponibile è ricostruita dal Comune (anche con riferimento alla rendita attribuita ai fabbricati similari ovvero con apposita perizia tecnica) senza che ciò significhi che il Comune si è sostituito all’Agenzia del territorio nel classamento dell’immobile (il potere di classamento rimane in capo all’Agenzia del territorio). In caso di impugnazione dell’atto impositivo, si può chiamare in causa l’Agenzia del territorio per l’attribuzione della rendita e, sulla base di questa, il giudice può procedere alla rideterminazione della pretesa del Comune.
La predetta posizione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, sez. trib., con la sentenza 30 aprile 2015, n. 8781(84bis) che ha affermato che l’iscrizione di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato “fabbricato” in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l’assoggettabilità ad ICI di un immobile oggetto di frazionamento sul presupposto che l’imposta si riferiva all’anno antecedente al frazionamento, in cui l’immobile, benché avesse i requisiti per l’iscrivibilità, non era stato materialmente accatastato). |