2.3.9. la soggettività passiva in caso di eredità giacente

   

I chiamati all’eredità sono soggetti passivi anche in ipotesi di eredità giacente.

La nomina del curatore dell’eredità giacente, che ha luogo quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditati (art. 528, comma 1, del codice civile), non rileva sulla soggettività passiva nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione.

Soggetti passivi rimangono i chiamati all’eredità che assumeranno, con effetto retroattivo, la proprietà dei beni ereditati (ai sensi dell’art. 459 del codice civile, infatti, gli effetti dell’accettazione risalgono al momento nel quale si è aperta la successione), mentre il curatore è solo obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari (Ministero delle Finanze, risoluzione 11 dicembre 1981, protocollo 271475(40)).

Quindi, il chiamato all’eredità è soggetto passivo anche se non ha ancora manifestato la volontà di accettare.

A tal fine si ricorda che ai sensi dell’art. 474 del codice civile “l’accettazione può essere espressa o tacita”. Si ha accettazione espressa quando (art. 475 del codice civile) “in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”. Si ha, invece, accettazione tacita quando (art. 476 del codice civile) “il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” ad esempio riscuote un credito del de cuius; si ha accettazione tacita anche quando il chiamato all’eredità cede, vende o dona a terzi i suoi diritti di successione (art. 477 del codice civile) ovvero vi rinunzia dietro pagamento di un corrispettivo (art. 478 del codice civile).

L’accettazione deve avvenire (art. 480 del codice civile) nel termine prescrizionale di dieci anni dall’apertura della successione; chiunque vi abbia interesse, però, può chiedere all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 481 del codice civile, la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare l’accettazione o la rinunzia alla stessa. Trascorso infruttuosamente detto termine, il chiamato all’eredità perde il diritto di accettarla.

L’accettazione può avvenire anche con il beneficio dell’inventario (art. 484 e seguenti del codice civile) con l’effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede; in tal caso, si ha una distinzione a seconda che il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari ovvero non ne dispone. Nel primo caso (chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari) il chiamato deve fare l’inventario dei beni in suo possesso entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quello della notizia della devoluta eredità ovvero entro il termine più lungo concesso dal tribunale se nel trimestre ha cominciato l’inventario ma non è stato in grado di completarlo; detta proroga, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso il periodo concesso per la redazione dell’inventario senza che questi sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice, così come nel caso in cui, redatto l’inventario, il chiamato all’eredità non dichiari, entro il termine di quaranta giorni dal compimento dell’inventario, l’accettazione o di rinunziare all’eredità.

Nel caso in cui, invece, il chiamato all’eredità non è nel possesso di beni ereditari, entro il termine prescrizionale di dieci anni dall’apertura della successione, può dichiarare di accettare l’eredità col beneficio di inventario. In tal caso, nel termine di tre mesi da detta dichiarazione, deve compiere l’inventario, salvo la stessa proroga vista sopra per il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni; in mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando, invece, redige l’inventario senza aver dichiarato l’accettazione, deve dichiararla entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario, in mancanza perde il diritto di accettare l’eredità.

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