2.3.10. la soggettività passiva per gli alloggi assegnati dalle cooperative con patto di futura vendita

   

Nella ipotesi di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione con patto di futura vendita, l’effetto traslativo della soggettività passiva dalla cooperativa edilizia al socio non si ha al momento della consegna del bene bensì al momento della stipula del contratto di compravendita.

Non costituendosi un diritto reale di godimento ma soltanto un diritto personale di credito sia al momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione che al momento della consegna del bene, infatti, la soggettività passiva non ricade sull’assegnatario bensì sulla cooperativa edilizia. Soltanto con la stipula dell’atto di compravendita si ha l’effetto traslativo della soggettività passiva dalla cooperativa edilizia al socio (Corte di Cassazione, 14 gennaio 2005, n. 654(41)).

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