2.3.7. il locatario finanziario |
Il locatario finanziario è il soggetto che riceve da un altro soggetto, definito locatore finanziario, un bene per un determinato periodo dietro pagamento di canoni periodici con diritto, da parte del primo, di riscattare il bene alla scadenza pagando un prezzo prestabilito ovvero di restituirlo al locatore. Per tutta la durata del contratto di leasing non si verifica nei confronti del locatario finanziario un possesso qualificato, ciò nonostante il legislatore lo ha espressamente incluso tra i soggetti passivi. Pertanto, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso. Alla scadenza del contratto, in caso di riscatto il soggetto passivo non cambia (lo stesso contribuente è soggetto passivo non più come locatario finanziario bensì come proprietario), mentre in caso di restituzione del bene senza, quindi, esercitare il diritto al riscatto, il soggetto passivo non è più il locatario finanziario bensì il proprietario del bene al quale è stato restituito. Il predetto procedimento si applica anche con riferimento agli immobili da costruire ovvero in corso di costruzione. Pertanto, in caso del c.d. “leasing in costruendo” (la società di leasing su indicazione del locatario acquista l’area edificabile e realizza successivamente il fabbricato oppure acquista un fabbricato in corso di costruzione e lo completa), dal momento della stipula del contratto, l’imposta è corrisposta direttamente dal locatario prima sul valore dell’area edificabile e poi su quello del fabbricato ultimato. Come chiarito dall’Ifel con la nota 4 novembre 2013(46), infine, in caso di risoluzione del contratto con mancata riconsegna del bene il soggetto passivo è la società di leasing a partire dalla data della predetta risoluzione. |