2.2. Il presupposto dell’imposta e le fattispecie imponibili:

   

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni (tutti i terreni, anche quelli sui quali non viene esercitata alcuna delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, c.d. “terreni incolti” o “terreni abbandonati”, ovvero sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, c.d. “orticelli”, ovvero sui quali vengono esercitate attività diverse da quelle agricole, ad esempio, le cave o quelli destinati a depositi di materiale edile, ghiaia, sabbia o altro) siti nel territorio del Comune che applica l’imposta, a qualunque uso destinati (anche se non utilizzati) ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d. “beni merce”).

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta solo gli immobili che non sono fabbricati secondo la normativa catastale (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto 2 gennaio 1998, n. 28, non costituiscono oggetto di inventariazione, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; le vasche per acquicoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; i manufatti isolati privi di copertura; le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili di altezza inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo).

A decorrere dall’annualità d’imposta 2014, inoltre, sono escluse dall’Imu anche le abitazioni principali, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze nonché i fabbricati ad esse equiparate (per legge o per regolamento comunale) ed i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Ai fini della determinazione del presupposto d’imposta, con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell’immobile), bensì il possesso qualificato dell’immobile, intendendo per tale, ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

Per la definizione delle fattispecie imponibili, il secondo comma dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 rinvia alla disciplina dettata in materia di Ici dall’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Tutti i diritti riservati © 2018 Riscotel
Tutti i contenuti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di Riscotel. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto