2.11.1. I versamenti

   

La disciplina dei versamenti dell’imposta municipale propria si evince dal combinato disposto dell’art. 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011; dell’art. 13, commi 8, 12 e 12bis, del decreto legge n. 201 del 2011; dall’art. 1, commi da 166 a 168, della legge n. 296 del 2006 nonché dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

L’imposta è dovuta dai soggetti passivi, in ragione della propria quota di possesso e con riferimento al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato posseduto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Il Comune, in attuazione della propria potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 (nonostante la previsione dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012 che ha eliminato dall’art. 14 comma 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011 il riferimento all’art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997), ai fini della semplificazione degli adempimenti tributari, come per l’ICI, anche per l’imposta municipale propria, può prevedere che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, senza che ciò comporti una elusione dell’intero importo dovuto (l’importo pagato deve coincidere con quello che avrebbero versato singolarmente i contitolari in ragione delle differenti condizioni fiscali) o una diversa responsabilità in caso di inadempimento. Se il contribuente non esegue in tutto o in parte il versamento, il Comune recupera la differenza d’imposta, la sanzione e gli interessi nei confronti di tutti i contitolari secondo le rispettive quote di possesso; ciò in quanto l’eventuale disposizione regolamentare non incide sulla soggettività passiva bensì soltanto sull’adempimento del versamento. A tal fine, è opportuno che il Comune, che decide di introdurre la predetta agevolazione nell’adempimento del versamento da parte dei contitolari, preveda una modalità di comunicazione all’Ente da parte del contribuente con indicazione della ripartizione del pagamento tra i singoli contitolari e per le diverse unità immobiliari possedute.

Circa il versamento dell’imposta va segnalato che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esso va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. Come chiarito con la circolare n. 3/DF del 2012(1), in caso di utilizzo del modello F24 l’arrotondamento va fatto con riferimento a ciascuna riga di detto modello allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità previste dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei versamenti unitari.

Il successivo comma 167 del medesimo provvedimento legislativo dispone che il Comune, con il proprio regolamento, disciplini le modalità della compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con le somme dovute per l’imposta municipale propria. Detta possibilità deve essere necessariamente esercitata ed è limitata alle sole modalità attuative, atteso che l’istituto della compensazione è già previsto nel nostro ordinamento ed è stato espressamente riconosciuto dall’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2006, n. 22872(189)). La circolare n. 3/DF del 2012(1) ha chiarito che la compensazione può essere disciplinata limitatamente alla quota di imposta di competenza del Comune senza riguardare, cioè, la quota di gettito riservata allo Stato.

Mentre il comma 168 sempre della legge 296 del 2006 prevede che il Comune, con il proprio regolamento, deve stabilire l’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto. In caso di mancata previsione regolamentare si applica la disciplina dell’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che fissa detto limite in € 12,00. Va da sé che, come chiarito anche dal Ministero (nota prot. n. 6372/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007), in caso di disciplina il Comune può prevedere anche un importo diverso da € 12,00. Con la circolare n. 3/DF del 2012(1) è stato chiarito che l’importo minimo stabilito dal Comune attiene all’imposta complessivamente dovuta dal contribuente indipendentemente dall’Ente beneficiario del gettito (Comune o Stato).

Infine, va ricordato che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 come modificato dal comma 13 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’uno per mille del gettito dell’imposta municipale propria è devoluto all’ANCI che lo utilizza per fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, nonché per assistere i Comuni nell’attuazione del federalismo fiscale e nella lotta all’evasione fiscale. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per gli anni 2013 e 2014, ai sensi del comma 386 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, però, il predetto contributo è stato rideterminato nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell’imposta municipale propria, spettante al Comune, relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Per l’anno 2012, invece, ai sensi del terzo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012, il predetto contributo è stato rideterminato nella misura dello 0,8 per mille del gettito dell’imposta municipale propria spettante ai Comuni. Ai fini del calcolo del contributo non si considera il gettito dell’imposta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 76028 del 22 maggio 2012, in attuazione della previsione contenuta nel richiamato comma 3 dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012, è stato previsto che, a partire dal 4 giugno 2012,  il contributo è trattenuto dalla Struttura di Gestione dell’F24 sui riversamenti giornalieri a favore dei Comuni ed è riversato ogni giorno all’ANCI.

Di conseguenza, ai Comuni rimane il compito di riversare soltanto il contributo dovuto sugli importi riscossi con il bollettino di conto corrente postale.

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