2.11.1.1. la riserva del gettito a favore dello Stato |
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Una delle novità maggiormente rilevanti dell’imposta municipale propria rispetto all’imposta comunale sugli immobili (ICI) riguarda la previsione di una riserva a favore dello Stato di una quota di gettito del nuovo tributo comunale. La predetta riserva, non prevista nel decreto legislativo n. 23 del 2011, è stata introdotta dall’art. 13, comma 11, del decreto legge n. 201 del 2011. Relativamente all’annualità d’imposta 2012 (come si dirà in seguito, a decorrere dal 2013 la riserva di gettito a favore dello Stato è limitata ai fabbricati del gruppo catastale “D”), la norma dispone che è riservata allo Stato la metà dell’imposta dovuta per tutti gli immobili, ad eccezione: 1) dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; 2) dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 3) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 4) degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli altri istituti, con le medesime finalità, comunque denominati; 5) dagli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio. Si evidenzia che: - le fattispecie sopra riportate ai numeri 3) e 4), previste dall’art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, sono state aggiunte dall’art. 4, comma 5, lettera f), del decreto legge n. 16 del 2012; - la fattispecie sopra riportata al numero 5), prevista dall’art. 13, comma 11, del decreto legge n. 201 del 2011, è stata aggiunta dall’art. 4, comma 5, lettera g), del decreto legge n. 16 del 2012. La previsione si è resa necessaria in quanto nell’imposta municipale propria non è stata riproposta l’esenzione prevista per l’ICI (art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992) per gli immobili posseduti dal Comune sul proprio territorio. Pertanto, per effetto della riserva di gettito a favore dello Stato e della predetta mancata previsione dell’esenzione, in assenza della norma aggiunta dal decreto legge n. 16 del 2012, per gli immobili posseduti dal Comune sul proprio territorio e non destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali (se destinati esclusivamente alle proprie attività istituzionali sarebbero stati, comunque, esenti), lo stesso avrebbe dovuto versare la quota di gettito riservata allo Stato (per la quota di gettito riservata al Comune l’obbligazione si sarebbe estinta per “confusione”, ossia l’identità tra soggetto attivo e soggetto passivo dell’imposta prevista dall’art. 1253 del codice civile). Inoltre, con la circolare n. 3/DF del 2012(1) è stato chiarito che la riserva di gettito a favore dello Stato non si applica, altresì, all’imposta dovuta per i fabbricati assimilati alle abitazioni principali con regolamento comunale. Pertanto, mentre il gettito dell’imposta relativo a tutte le predette fattispecie è interamente di competenza del Comune, quello degli altri immobili è riservato per metà allo Stato. Il predetto importo riservato allo Stato, da versarsi contestualmente all’imposta di competenza del Comune, peraltro, è calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base dello 0,76%. Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo riservato allo Stato, risulta ininfluente l’attuazione da parte del Comune della leva fiscale riconosciutagli dalla legge. Infatti, le eventuali riduzioni di aliquote ovvero maggiori detrazioni deliberate dal Comune non si applicano all’imposta riservata allo Stato. In particolare, per quanto concerne le possibili riduzioni di aliquote relative ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e alle sue pertinenze nonché ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola, comunque non rileverebbero sulla quota di gettito riservata allo Stato in quanto, come sopra ricordato, per dette unità immobiliari il gettito dell’imposta è devoluto interamente al Comune. Lo stesso dicasi per il possibile incremento della detrazione prevista per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Per quanto riguarda, invece, la “manovrabilità” dell’aliquota di base, le scelte del Comune vanno ad incidere sull’imposta dovuta dal contribuente ma non sul calcolo del gettito riservato allo Stato. Pertanto, allo Stato spetta sempre il 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,76% ed al Comune è riservata la differenza tra l’imposta dovuta dal contribuente e quella da versare allo Stato. È chiaro, quindi, che il Comune quando decide di utilizzare la propria leva fiscale, nella previsione del gettito derivante dall’imposta, deve considerare la particolare modalità di riparto dell’imposta sopra descritta. Come chiarito dal Ministero con la circolare n. 3/DF del 2012(1), alla luce delle modifiche introdotte nel comma 10 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha perso di significato, relativamente alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale con il regolamento comunale, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui “le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”. Infatti, detta norma appariva in linea con la precedente formulazione della disposizione contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la quale stabiliva solo, senza fare riferimento all’abitazione principale, che i Comuni potessero prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione agli immobili posseduti dagli anziani e dai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Verificandosi tale ipotesi, la detrazione e l’aliquota ridotta non avrebbero, comunque, avuto effetto ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato, sulla base di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011. Le modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012, hanno privato di significato quest’ultima disposizione, poiché l’attuale comma 10 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che possa essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero. Si ricorda, inoltre, come già detto che le eventuali agevolazioni introdotte dal Comune, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997, del comma 86, dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995 e del comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 207 del 2001, non operano sulla quota di gettito riservata allo Stato.
Sulla quota riservata allo Stato si applicano le medesime disposizioni dell’imposta municipale propria previste per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione della quota di imposta riservata allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le somme recuperate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Infine, come chiarito con la risoluzione 6 luglio 2012, n. 73/E(190), tenuto conto che la legge riserva le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale ai Comuni, deve ritenersi applicabile al caso di specie, sentito anche il parere del Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale, la risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002(191), nella quale si afferma che “ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo”.
Come sopra ricordato, a partire dall’anno d’imposta 2013, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), f) e g) del comma 380 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), la descritta riserva di gettito a favore dello Stato è stata modificata limitandola esclusivamente all’imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il gettito derivante dall’eventuale aumento della predetta aliquota (sino a 0,3 punti percentuali) da parte del Comune rimane, invece, introitato dell’ente locale. Ai sensi del comma 4quater dell’art. 10 del Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 la nuova riserva di gettito IMU a favore dello Stato non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
Le somme riscosse a seguito di accertamento Imu relative agli importi per i quali è prevista la riserva di gettito a favore dello Stato sono di competenza del Comune?
La vicenda è così disciplinata: - anno d'imposta 2012: il gettito derivante dal recupero evasione della quota erariale (per tutti gli immobili per i quali era prevista la riserva di gettito a favore dello Stato) è di competenza del Comune in vigenza del comma 11 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (l’abrogazione, disposta dalla lettera h del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, ha effetto dal 1° gennaio 2013 e riguarda, quindi, le annualità d’imposta successive al 2012); - annualità d’imposta 2013 e successive: parimenti il gettito derivante dal recupero evasione della quota erariale (per i fabbricati del gruppo catastale D, ossia gli unici immobili per i quali è prevista la riserva di gettito a favore dello Stato) è di competenza del Comune, non più per effetto del comma 11 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla lettera h del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012), bensì ai sensi della lettera f dello stesso comma 380, come modificata dal comma 4quater dell’art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013. |