2.11.1.2. i termini di versamento |
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Per quanto concerne i termini e le modalità di calcolo delle rate, l’imposta municipale propria si versa, nello stesso anno di riferimento, in 2 rate scadenti: - la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta annua dovuta; - la seconda entro il 16 dicembre, pari al 50% dell’imposta annua dovuta. Ai sensi della lettera b) del comma 4 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 per il versamento dell’acconto bisogna tenere conto delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre per il pagamento del saldo per l’intero anno, a conguaglio dell’acconto, bisogna tenere conto dei dati pubblicati sul sito Mef entro il 28 ottobre (l’invio da parte del Comune deve avvenire entro il 21 ottobre – dal 2016 entro il 14 ottobre ). In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (con le aliquote e le detrazioni deliberate per il medesimo anno d’imposta). Una disciplina particolare attiene al versamento dell’imposta per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (con esclusione delle altre procedure concorsuali); in questi casi, è prevista una sospensione tecnica dei pagamenti delle imposte dovute alle ordinarie scadenze ed il versamento per l’intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Nel caso in cui nel corso della procedura non si rendesse necessario vendere i beni (ad esempio, perché sono recuperati crediti che permettono di estinguere completamente la massa passiva) e gli stessi fossero restituiti al contribuente, quest’ultimo deve versare le imposte relative al periodo della procedura, senza interessi, entro tre mesi dalla chiusura del fallimento (Corte di Cassazione, ordinanza 15 febbraio 2013, n. 3845(192)). In caso di decesso del contribuente, invece, l’imposta dovuta dal de cuius deve essere versata, a nome dello stesso, dagli eredi nei termini ordinari previsti per i versamenti in autoliquidazione. Se l’eredità è giacente, il versamento deve essere eseguito dal curatore della stessa nei termini ordinari disposti dalla legge. Inoltre, per gli immobili oggetto di multiproprietà, mentre per l’annualità d’imposta 2012 non è stata prevista alcuna disposizione particolare (il versamento doveva essere effettuato dai singoli titolari in ragione dei propri diritti), a decorrere dall’anno d’imposta 2013, per effetto della disposizione contenuta nella lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il pagamento dell’Imu (al pari di quanto già stabilito per l’Ici dall’art. 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) è effettuato da chi amministra il bene. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Art. 69, comma 1, lettera a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione
Altra eccezione attiene al versamento dell’Imu da parte degli enti non commerciali. In particolare, il comma 721 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto non solo che il versamento dell’Imu da parte degli enti non commerciali è effettuato esclusivamente con il modello F24, ma anche che il pagamento è effettuato in 3 rate: ➢prima rata, da versare entro il 16 giugno dell’anno di riferimento, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente; ➢seconda rata, da versare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente; ➢ultima rata, da versare entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno di riferimento. La stessa disposizione ha anche previsto che gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La predetta disciplina si applica anche per l’annualità d’imposta 2012 qualora dalla dichiarazione telematica, da presentarsi entro il 30 giugno 2014, emerga un credito relativo alla predetta annualità.
Esempio di calcolo: - imposta versata nel corso dell’anno 2013: € 10.000,00; - importo dovuto entro il 16 giugno 2014: € 5.000,00 (€ 10.000,00 * 50%); - importo dovuto entro il 16 dicembre 2014: € 5.000,00 (€ 10.000,00 * 50%); In ipotesi di imposta complessivamente dovuta per l’annualità 2014 pari ad € 12.000,00 (come emerge dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 5 del richiamato decreto Mef n. 200 del 2012 e come riportato nella dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno 2015), l’ente non commerciale deve versare € 2.000,00 entro il 16 giugno 2015. Invece, in ipotesi di imposta complessivamente dovuta per l’annualità 2014 pari ad € 7.000,00 (determinata con le medesime modalità sopra ricordate), l’ente non commerciale vanta un credito pari ad € 3.000,00 con riferimento all’annualità 2014. Il predetto credito è compensato, dallo stesso ente non commerciale, con il versamento dovuto, a titolo di acconto, per l’annualità 2015 da pagarsi entro il 16 giugno 2015. Pertanto, entro detta data, l’ente non commerciale verserà l’importo di € 2.000,00 [(€ 10.000,00 *50%) - € 3.000,00].
Si ricorda, infine, che se il termine ultimo per effettuare il versamento cade in un giorno festivo ovvero di sabato, il pagamento è considerato tempestivo se eseguito nel primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473).
Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti: - per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati: • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012; • l’annualità di riferimento; • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”. |