2.11.1.3. la particolare disciplina per l’anno 2012

   

In considerazione che si trattava del primo anno di applicazione del nuovo tributo, per l’anno 2012 è stata prevista una particolare disciplina del versamento dell’imposta.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettere d) ed i), del decreto legge n. 16 del 2012 (all’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è stato modificato il comma 8 ed è stato aggiunto il comma 12bis), è stato disposto che:

per tutti gli immobili (ad eccezione di quelli riportati di seguito):

o          l’acconto (da versare entro il 18 giugno 2012 in quanto il 16 giugno 2012 è sabato) è determinato nella misura del 50% dell’imposta calcolata ad aliquota di base (0,76%);

o          il saldo (da versare entro il 17 dicembre 2012 in quanto il 16 dicembre 2012 è domenica) nella misura dell’imposta annua dovuta, calcolata ad aliquota deliberata dal Comune, detratto l’acconto versato;

per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola:

o          l’acconto (da versare entro il 18 giugno 2012 in quanto il 16 giugno 2012 è sabato) è determinato nella misura del 30% dell’imposta calcolata ad aliquota di base (0,2%);

o          il saldo (da versare entro il 17 dicembre 2012 in quanto il 16 dicembre 2012 è domenica) nella misura dell’imposta annua dovuta, calcolata ad aliquota deliberata dal Comune, detratto l’acconto versato;

per i fabbricati rurali censiti nel catasto terreni (da iscrivere nel catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012):

o          l’acconto non è dovuto;

o      il saldo (da versare entro il 17 dicembre 2012 in quanto il 16 dicembre 2012 è domenica) è determinato nella misura dell’imposta annua dovuta, calcolata ad aliquota e detrazione (per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per quelli ad essi assimilati) deliberata dal Comune nonché alla maggiorazione di detrazione (€ 50 per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per quelli ad essi assimilati);

o- per i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze nonché per quelli ad essi equiparati con il regolamento comunale adottato prima del versamento dell’acconto (opzione 1):

o         il 1° acconto (da versare entro il 18 giugno 2012 in quanto il 16 giugno 2012 è sabato) è determinato nella misura del 33,33% dell’imposta calcolata ad aliquota di base (0,4%), detrazione stabilita dalla legge (€ 200) e maggiorazione della detrazione (€ 50);

o         il 2° acconto (da versare entro il 17 settembre 2012 in quanto il 16 settembre 2012 è domenica) è determinato nella misura del 33,33% dell’imposta calcolata ad aliquota di base (0,4%) detrazione stabilita dalla legge (€ 200) e maggiorazione della detrazione (€ 50);

o          il saldo (da versare entro il 17 dicembre 2012 in quanto il 16 dicembre 2012 è domenica) nella misura dell’imposta annua dovuta, calcolata ad aliquota e detrazione deliberate dal Comune nonché alla maggiorazione della detrazione, detratto i due acconti versati;

per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonché per quelli ad essi equiparati con il regolamento comunale adottato prima del versamento dell’acconto (opzione 2):

o l’acconto (da versare entro il 18 giugno 2012 in quanto il 16 giugno 2012 è sabato) è determinato nella misura del 50% dell’imposta calcolata ad aliquota di base (0,4%), detrazione stabilita dalla legge (€ 200) e maggiorazione della detrazione (€ 50);

o  il saldo (da versare entro il 17 dicembre 2012 in quanto il 16 dicembre 2012 è domenica) nella misura dell’imposta annua dovuta, calcolata ad aliquota e detrazione deliberate dal Comune nonché alla maggiorazione della detrazione, detratto l’acconto versato.

Tipologia

Modalità di calcolo

Tutti gli immobili

Acconto (18/6/12): 50% ad aliquote di base

 

Saldo (17/12/12): imposta annua – acconto

Abitazione principale e pertinenza e assimilati (Opzione 1)

Acconto (18/6/12): 50% ad aliquota e detrazione di base e maggiorazione della detrazione

 

Saldo (17/12/12): imposta annua – acconto

Abitazione principale e pertinenza e assimilati (Opzione 2)

Acconto (18/6/12): 33,33% ad aliquota e detrazione di base e maggiorazione della detrazione

 

Secondo Acconto (17/9/12): 33,33% ad aliquota e detrazione di base e maggiorazione della detrazione

 

Saldo (17/12/12): imposta annua – acconti

Strumentali all’attività agricola

Acconto (18/6/12): 30% ad aliquote di base

 

Saldo (17/12/12): imposta annua – acconto

Rurali da accatastare entro il 30/11

Unica soluzione a Saldo (17/12/12)

 

Inoltre, attesa la particolare disciplina prevista per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni, come confermato anche dalla circolare n. 3/DF del 2012(1), per l’anno 2012 non è stato possibile effettuare il pagamento in una unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell’acconto.

Il Ministero, con la stessa circolare n. 3/DF del 2012(1), ha anche affermato che in caso di vendita dell’immobile nel corso del primo semestre del 2012 si può versare l’imposta a saldo entro il termine previsto per il pagamento dell’acconto 2012, salvo eventuale conguaglio a dicembre in caso di modifica delle aliquote. Inoltre, per l’acconto 2012 relativo ai fabbricati adibiti ad abitazione principale si può tenere conto delle agevolazioni deliberate dal Comune, ad esempio dell’aumento della detrazione, salvo il conguaglio a dicembre in caso di modifiche.

Comprendendo che probabilmente la predetta interpretazione ministeriale (soprattutto la seconda) è finalizzata a ridurre gli eventuali rimborsi da disporre a seguito delle scelte dei Comuni adottabili nel corso del secondo semestre 2012, a ben vedere la stessa contrasta con il dettato normativo.

La norma, infatti, non lascia spazio alla possibilità suggerita dal Ministero ed inoltre ne risulterebbero influenzati i dati sui quali lo Stato ed i Comuni devono scegliere le aliquote come sopra ricordato.

Tutti i diritti riservati © 2018 Riscotel
Tutti i contenuti ivi pubblicati sono di proprietà esclusiva di Riscotel. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto