2.11.1.4. la particolare disciplina per l’anno 2013

   

Relativamente alla annualità d’imposta 2013, si sono succeduti molteplici interventi legislativi che hanno inciso profondamente sul versamento dell’Imu (conseguenza di quanto si dirà di seguito è la esclusione dall’imposta delle abitazioni principali, e dei fabbricati equiparati, a decorrere dall’anno 2014 e la introduzione della Tasi).

In un primo momento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è stata disposta la sospensione (fino al 16 settembre 2013) del termine per il versamento dell’acconto 2013 (fissato al 16 giugno 2013) per:

l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;

i terreni agricoli;

i fabbricati rurali (abitativi e strumentali).

Successivamente, con l’art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la predetta sospensione è stata “trasformata” in abolizione della rata di acconto 2013.

Il successivo art. 2 dello stesso provvedimento legislativo ha, invece, stabilito la non debenza del versamento del saldo Imu 2013 relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In particolare, per l’anno d’imposta 2013, il contribuente deve pagare 6 mesi, calcolando l’acconto applicando l’aliquota vigente per l’anno 2012 ed il saldo, sulla base dell’aliquota 2013, a conguaglio di quanto dovuto per 6 mesi. Tuttavia, il comma 5bis dello stesso art. 2 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per godere dell’agevolazione.

Come chiarito con la risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF(193), l’agevolazione Imu per i cc.dd. “beni merce” spetta anche ai fabbricati oggetto di interventi edilizi ex lettere c), d) ed f) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

Periodo

Fattispecie

Agevolazione art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge n. 102 del 2013

Acquisto del fabbricato già costruito

Fabbricato

No

Inizio dei lavori ex art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380 del 2001

Area fabbricabile

No

Ultimazione dei lavori ex art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr n. 380 del 2001 ovvero, se antecedente, utilizzo

Fabbricato

Si

 

Qualche mese più tardi, con i commi 1, 2, 5 e 9 dell’art. 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è stato disposto, invece, l’abolizione della rata di saldo dell’annualità d’imposta 2013 per i seguenti immobili (non tutti coincidenti con quelli per i quali era stata precedentemente abolita la rata di acconto):

"l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

"le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

"gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp

"la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

"l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:

"alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica)

"alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza)

"alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale)

"al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

"alla carriera prefettizia

"i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

"i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio delle attività agricole

L’agevolazione non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati rurali diversi da quelli sopra riportati.

L’agevolazione di applica anche agli immobili equiparati all’abitazione principale dai Comuni (anziani o disabili, residenti all’estero ed uso gratuito; per quest’ultimo soltanto se censiti in categorie catastali diverse da A/1, A/8 ed A/9) per i quali non spetta il trasferimento compensativo

 

Tipologia immobile

Acconto 2013

(decreto legge n. 102 del 2013)

Saldo 2013

(decreto legge n. 133 del 2013)

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A/1, A/8 ed A/9)

Non dovuto

Non dovuto

Fabbricati equiparati, con regolamento, all’abitazione principale

Non dovuto

Non dovuto

Iacp

Non dovuto

Non dovuto

Coop edilizie a proprietà indivisa

Non dovuto

Non dovuto

Casa ex coniugale

Non dovuto se abitazione principale

Non dovuto

Militari

Dovuto

Non dovuto

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap

Non dovuto

Non dovuto

Terreni non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap

Non dovuto

Non dovuto

Altri terreni agricoli

Non dovuto

Dovuto

Altri terreni non coltivati

Dovuto

Dovuto

Fabbricati rurali (abitativi)

Non dovuto

Dovuto

Fabbricati rurali (strumentali)

Non dovuto

Non dovuto

 

Con la medesima disposizione è stato anche previsto che l’eventuale differenza tra l’Imu dovuta applicando le aliquote e la detrazione deliberata o confermata per l’anno 2013 e, se inferiore, quella dovuta applicando le aliquote e la detrazione di base previste dalla legge, è versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16 gennaio 2014 (il termine per il versamento della c.d. “mini Imu”  è stato differito al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

 

Abitazione principale

Aliquota e detrazione 2012

Aliquota e detrazione 2013

Conseguenza

4 per mille ed € 200,00

4 per mille ed € 200,00

Nessun versamento integrativo

4 per mille ed € 200,00

2 per mille ed € 200,00

Nessun versamento integrativo

4 per mille ed € 200,00

6 per mille ed € 200,00

40% della differenza tra il 6 per mille ed il 4 per mille

6 per mille ed € 200,00

6 per mille ed € 200,00

40% della differenza tra il 6 per mille ed il 4 per mille

6 per mille ed € 200,00

2 per mille ed € 200,00

Nessun versamento integrativo

6 per mille ed € 200,00

4 per mille ed € 200,00

Nessun versamento integrativo

2 per mille ed € 200,00

2 per mille ed € 200,00

Nessun versamento integrativo

2 per mille ed € 200,00

4 per mille ed € 200,00

Nessun versamento integrativo

2 per mille ed € 200,00

6 per mille ed € 200,00

40% della differenza tra il 6 per mille ed il 4 per mille

 

Altri immobili

Aliquota 2012

Aliquota 2013

Conseguenza

7,6 per mille

7,6 per mille

Nessun versamento integrativo

7,6 per mille

5 per mille

Nessun versamento integrativo

7,6 per mille

9 per mille

40% della differenza tra il 9 per mille ed il 7,6 per mille

9 per mille

9 per mille

40% della differenza tra il 9 per mille ed il 7,6 per mille

9 per mille

5 per mille

Nessun versamento integrativo

9 per mille

7,6 per mille

Nessun versamento integrativo

5 per mille

5 per mille

Nessun versamento integrativo

5 per mille

7,6 per mille

Nessun versamento integrativo

5 per mille

9 per mille

40% della differenza tra il 9 per mille ed il 7,6 per mille

 

Abitazione principale: aliquota 2012 0,4% e aliquota 2013: 0,6%

                 

Base imponibile

Imu 2012

Imu 2013

Differenza

Saldo 2013

(16/01/14)

100.000

200

400

200

80

[(100.000*0,6/100-200)-(100.000*0,4/100-200)]*40/100

 

Abitazione principale: aliquota 2012 0,6% e aliquota 2013: 0,6%

                 

Base imponibile

Imu 2012

Imu 2013

Differenza

Saldo 2013

(16/01/14)

100.000

400

400

0

80

[(100.000*0,6/100-200)-(100.000*0,4/100-200)]*40/100

 

Abitazione principale: aliquota 2012 0,2% e aliquota 2013: 0,6%

                 

Base imponibile

Imu 2012

Imu 2013

Differenza

Saldo 2013

(16/01/14)

100.000

0

400

400

80

[(100.000*0,6/100-200)-(100.000*0,4/100-200)]*40/100

 

Altri immobili: aliquota 2012 0,76% e aliquota 2013: 0,9%

                 

Base imponibile

Imu 2012

Imu 2013

Differenza

Saldo 2013

(16/01/14)

100.000

760

900

140

56

[(100.000*0,9/100)-(100.000*0,76/100)]*40/100

 

Altri immobili: aliquota 2012 0,9% e aliquota 2013: 0,9%

                 

Base imponibile

Imu 2012

Imu 2013

Differenza

Saldo 2013

(16/01/14)

100.000

900

900

0

56

[(100.000*0,9/100)-(100.000*0,76/100)]*40/100

 

Altri immobili: aliquota 2012 0,5% e aliquota 2013: 0,9%

                 

Base imponibile

Imu 2012

Imu 2013

Differenza

Saldo 2013

(16/01/14)

100.000

500

900

400

56

[(100.000*0,9/100)-(100.000*0,76/100)]*40/100

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze (13 e 21 gennaio 2014)

 

Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014

 

1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?

Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.

 

2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?

Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.

 

3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?

Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

 

4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?

L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

 

5) Modalità di compilazione F24:

a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?

Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)

Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?

La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?

La casella immobili deve essere regolarmente compilata.

 

6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenente a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?

Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

• Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;

• Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;

• L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;

• L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

 

7) Come viene calcolata la Mini - IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?

Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.

Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

• Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;

• Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

 

8) Ai fini del calcolo della Mini IMU per l’anno 2013, che dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio, deve essere utilizzata la rendita catastale eventualmente aggiornata nel corso del 2013?

Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati “il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento. Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.

 

9) Si può ricorrere al ravvedimento operoso per la Mini IMU e per la Maggiorazione TARES?

Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.

 

La stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 (il comma 728 dell’art. 1), infine, ha previsto che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’Imu 2014.

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